Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:

•la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari;
•la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
•la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno.

 

Le funzioni della Regione

L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti" rilascia il nulla osta al lavoro per l'ingresso in Italia di quei cittadini extra U.E. che intendano lavorare in Italia (anche in posizione di distacco dall'estero) ed effettua le conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati per studio/tirocinio/formazione, per lavoro stagionale o permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri UE in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Possono quindi rivolgersi allo sportello, per ottenere tutte le indicazioni finalizzate ad ottenere il nulla osta al lavoro o la conversione del permesso di soggiorno, i datori di lavoro interessati all’assunzione di cittadini extracomunitari ed i cittadini extracomunitari stessi che rientrino nelle seguenti categorie:

  • residenti all’estero;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio/tirocinio/formazione;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia perché in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro UE;
  • già regolarmente soggiornanti in Italia perché titolari di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune differenti tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa (in questi casi tutte le informazioni particolari saranno fornite direttamente dagli operatori degli uffici).

DECRETO FLUSSI 2023-2025: ULTIME NEWS

 
Il 27 settembre 2023 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 231 del 3 ottobre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativi sia al lavoro subordinato non stagionale che a quello stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
Le quote assegnate al territorio del Friuli Venezia Giulia verranno comunicate dal Ministero del lavoro con apposita circolare solo in un momento successivo all’invio delle istanze telematiche; quindi non è possibile conoscere a priori il numero di quote disponibili nei quattro territori provinciali.
 
LE QUOTE DI INGRESSO A LIVELLO NAZIONALE
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive a livello nazionale: 
a) 136.000 unità per l'anno 2023; 
b) 151.000 unità per l'anno 2024; 
c) 165.000 unità per l'anno 2025. 
 
Quote a livello nazionale per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo nei seguenti settori:
autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, assistenza familiare e socio-sanitaria
a) 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
 
Paesi dai quali è possibile fare ingresso per lavoro subordinato non stagionale:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina
 
Per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria si prescinde dal paese d’o rigine.
 
È inoltre consentito l’ingresso nei limiti delle quote assegnate per le seguenti categorie:
 
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
c) settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
d) permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
e) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

È inoltre consentito l’ingresso per lavoro autonomo nei limiti delle quote assegnate per le seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
 
Quote per lavoro stagionale:
a) 82.550 unità per l'anno 2023;
b) 89.050 unità per l'anno 2024;
c) 93.550 unità per l'anno 2025.
 
Paesi da quali è possibile far ingresso per lavoro stagionale:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
 
Termini per la presentazione delle istanze telematiche:
- dal 18 marzo: per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 comma 3 lettera a.);
dal 21 marzo per: i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia in materia migratoria (art.6 comma 3 lettera b.) o i lavoratori di origine italiana, da parte di almeno un genitore fino al terzo grado, residenti in Venezuela (art. 4 comma a.); o gli apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato della Nazioni Unite (art. 4 lettera b.); o i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’a ssistenza familiare e socio-sanitaria (art. 4 comma c.); o per le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale (art. 5 comma a.); o per le conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’U nione Europea (art. 5 comma b.); 
- dal 25 marzo per i lavoratori subordinati stagionali (art. 7).
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche, 
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote disponibili o comunque, fino al 31 dicembre 2024.
 
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente.
 
Qualora l’istanza non rientrasse in quota verrà visualizzato sul portale ALI il seguente avviso: “La pratica risulta al momento non in quota”.
 
Documentazione da allegare alle istanze telematiche:
Si richiama l’attenzione sulla documentazione da produrre per l’inoltro delle istanze di nulla osta al lavoro ed in particolare sull’asseverazione e, solo per le domande di lavoro subordinato non stagionale, la dichiarazione di indisponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego competente sul territorio (in funzione della futura sede di lavoro).
Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:
a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego.
 
PROCEDURA DI VERIFICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
Una importante novità introdotta già dal Decreto flussi 2022 e prevista anche per il triennio successivo riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una "richiesta di personale" al Centro per l'Impiego, attraverso l'invio del modulo ANPAL editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
 
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

In tutti i restanti casi è necessario effettuarla inviano il modulo Anpal al seguente indirizzo pec: cpi@certregione.fvg.it, indicando l’ufficio di interesse (Gorizia, Pordenone, Udine oppure Trieste).
La nota di riscontro fornita dal Centro per l’impiego andrà allegata alla documentazione da inoltrare con ALI.
 

TERMINI DI RILASCIO AUTOMATICO DEI NULLA OSTA

Altra importante novità di quest'anno è che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.Nel caso delle domande di rilascio nulla osta per lavoro stagionale il suddetto termine è ridotto a 20 giorni.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22 convertito in L. 4 agosto 2022, n. 122.
L'asseverazione è prevista anche per le richieste per le richieste di ingresso per i settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. 
L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si richiama l’attenzione di tutti i professionisti sull’importanza di concludere la propria asseverazione evidenziando in termini esaustivi, bene articolati e basati sulla documentazione acquisita dal datore di lavoro, che potrebbe costituire oggetto di verifica successiva da parte degli uffici dello Sportello. Eventuali carenze nell’asseverazione sotto questo profilo potrebbero costituire motivo ostativo al rilascio del nulla osta
 
PROTOCOLLI D'INTESA SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI CON IL MINISTERO.
Le organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali usufruiranno di una procedura semplificata che consentirà la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno (per lavoro subordinato stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
 
CIRCOLARE INTERMINISTERIALE SULLE PROCEDURE
Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nelle Circolari interministeriali n. 5969 del 27 ottobre 2023 e n. 1695 del 29 febbraio 2004, nonché sul portale Integrazione Migranti gestito dal Ministero del Lavoro: Flussi 2023-25, le nuove quote di ingresso per lavoro (integrazionemigranti.gov.it)
 

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Lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia: quando l'assunzione è possibile

Prima di poter essere assunto, un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia deve verificare la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso per essere sicuro che tale titolo gli consenta di poter svolgere attività lavorativa.

Si evidenzia che non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, bensì, come ad esempio nel caso del permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di lavoro stagionale" o per "casi particolari", la tipologia del permesso può restringere fortemente i campi e le possibilità di impiego del lavoratore se non, addirittura, escluderle del tutto.

A tale scopo si invitano i lavoratori interessati a verificare la tipologia del permesso di soggiorno in proprio possesso e, nel caso di dubbi, si invitano gli stessi a contattare gli uffici dello Sportello per l'Immigrazione.

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La conversione dei permessi di soggiorno

Nei casi in cui:

  • il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia per motivi di studio(o tirocinio o formazione) riceva la proposta di un contratto di lavoro subordinato che prevede un orario di lavoro settimanale superiore alle 20 ore o decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo; 
  • il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia per motivi di lavoro stagionale riceva la proposta di assunzione per un periodo superiore a 9 mesi o di un impiego in un settore diverso da quello stagionale;
  • il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia sia in possesso di un permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Membro UE riceva la proposta di un contratto di lavoro subordinato o decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo;

la prestazione dell'attività lavorativa sarà possibile solo richiedendo la conversione del permesso di soggiorno in proprio possesso in un permesso per “motivi di lavoro”.

Qui di seguito saranno illustrate le procedure relative ai diversi tipi di conversione del permesso di soggiorno.

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Lavoratore extracomunitario nel Paese d'origine

L'ingresso nel territorio italiano di un lavoratore ancora all'estero è possibile nell'ambito e con i limiti del sistema delle "quote" definite annualmente tramite i decreti flussi adottati dal Governo. I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, formazione ed altri eventuali casi particolari.
In tale caso si ricorda che SOLO il datore di lavoro regolarmente soggiornante in Italia può presentare la domanda di nulla osta al lavoro al competente Sportello per l'Immigrazione. 

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Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari

Sempre al di fuori delle quote definite con i decreto flussi, è possibile l'ingresso in Italia e, in alcuni casi anche l'assunzione, per alcune particolari categorie di lavoratori stranieri.

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Cittadini del Regno Unito (BREXIT)

Procedura relativa alla Brexit, con l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione Europea e Regno Unito.

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Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea

I cittadini dell'Unione europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

In base al decreto tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato.
Oltre i tre mesi dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ma è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza

In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani, stabiliti con il sopra citato decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario sono le stesse previste per i lavoratori italiani.

Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,  Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

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