contenuti
Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:
•la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari;
•la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari
di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
•la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato
in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di
permessi di soggiorno.
Indice dei contenuti
- Le funzioni della Regione
- Lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia: quando l'assunzione è possibile
- La conversione dei permessi di soggiorno
- Lavoratore extracomunitario che è all'estero
- Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
- Cittadini del Regno Unito (BREXIT)
- Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
Le funzioni della Regione
L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti" rilascia il nulla osta al lavoro per l'ingresso in Italia di quei cittadini extra U.E. che intendano lavorare in Italia (anche in posizione di distacco dall'estero) ed effettua le conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati per studio/tirocinio/formazione, per lavoro stagionale o permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri UE in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Possono quindi rivolgersi allo sportello, per ottenere tutte le indicazioni finalizzate ad ottenere il nulla osta al lavoro o la conversione del permesso di soggiorno, i datori di lavoro interessati all’assunzione di cittadini extracomunitari ed i cittadini extracomunitari stessi che rientrino nelle seguenti categorie:
- residenti all’estero;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio/tirocinio/formazione;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perché in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro UE;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perché titolari di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune differenti tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa (in questi casi tutte le informazioni particolari saranno fornite direttamente dagli operatori degli uffici).
DECRETO FLUSSI 2023-2025: ULTIME NEWS
È inoltre consentito l’ingresso per lavoro autonomo nei limiti delle quote assegnate per le seguenti categorie:
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore
di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.
In tutti i restanti casi è necessario effettuarla inviano il modulo Anpal al seguente indirizzo
pec: cpi@certregione.fvg.it, indicando l’ufficio di interesse (Gorizia, Pordenone, Udine oppure
Trieste).
La nota di riscontro fornita dal Centro per l’impiego andrà allegata alla documentazione da
inoltrare con ALI.
TERMINI DI RILASCIO AUTOMATICO DEI NULLA OSTA
Altra importante novità di quest'anno è che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.Nel caso delle domande di rilascio nulla osta per lavoro stagionale il suddetto termine è ridotto a 20 giorni.
Lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia: quando l'assunzione è possibile
Prima di poter essere assunto, un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in
Italia deve verificare la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso per essere sicuro che
tale titolo gli consenta di poter svolgere attività lavorativa.
Si evidenzia che non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono di
svolgere
qualsiasi attività lavorativa, bensì, come ad esempio nel caso del permesso di
soggiorno rilasciato per "motivi di lavoro stagionale" o per "casi particolari", la tipologia del
permesso può restringere fortemente i campi e le possibilità di impiego del lavoratore se non,
addirittura, escluderle del tutto.
A tale scopo si invitano i lavoratori interessati a verificare la tipologia del permesso di soggiorno in proprio possesso e, nel caso di dubbi, si invitano gli stessi a contattare gli uffici dello Sportello per l'Immigrazione.
La conversione dei permessi di soggiorno
Nei casi in cui:
- il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia per motivi di studio(o tirocinio o formazione) riceva la proposta di un contratto di lavoro subordinato che prevede un orario di lavoro settimanale superiore alle 20 ore o decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia per motivi di lavoro stagionale riceva la proposta di assunzione per un periodo superiore a 9 mesi o di un impiego in un settore diverso da quello stagionale;
- il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente in Italia sia in possesso di un permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Membro UE riceva la proposta di un contratto di lavoro subordinato o decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
la prestazione dell'attività lavorativa sarà possibile solo richiedendo la conversione del permesso di soggiorno in proprio possesso in un permesso per “motivi di lavoro”.
Qui di seguito saranno illustrate le procedure relative ai diversi tipi di conversione del permesso di soggiorno.
- Conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio/tirocinio/formazione a lavoro subordinato
- Conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio/tirocinio/formazione a lavoro autonomo
- Conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato
- Conversione del permesso di soggiorno da motivi per possessori di permesso per lungo soggiornante CE rilasciato da altro Stato Membro UE
Lavoratore extracomunitario nel Paese d'origine
L'ingresso nel territorio italiano di un lavoratore ancora all'estero è possibile nell'ambito e
con i limiti del sistema delle "quote" definite annualmente tramite i decreti flussi adottati
dal Governo. I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per
lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, formazione ed altri eventuali casi particolari.
In tale caso si ricorda che SOLO il datore di lavoro regolarmente soggiornante in Italia può
presentare la domanda di nulla osta al lavoro al competente Sportello per l'Immigrazione.
- Lavoratori subordinati - decreto flussi “quote”
- Lavoratori stagionali - decreto flussi “quote”
- Cittadini in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
- Ricercatori
- Professori universitari
- Traduttori-interpreti
- Docenti di università o scuole straniere presenti in Italia
- Infermieri professionali
- "Carta blu" – Altamente qualificati
Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
Sempre al di fuori delle quote definite con i decreto flussi, è possibile l'ingresso in Italia e, in alcuni casi anche l'assunzione, per alcune particolari categorie di lavoratori stranieri.
- Lavoratori domestici al seguito di cittadini italiani all’estero che rientrano in Italia - art. 27 c.1 lett. E) D.Lgs. 286/98
- Ingresso e soggiorno per tirocini formativi e di orientamento art. 27 c.1 lett. F D.Lgs. 286/98
- Persone che svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio, collocate "alla pari “
Cittadini del Regno Unito (BREXIT)
Procedura relativa alla Brexit, con l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione Europea e Regno Unito.
Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
I cittadini dell'Unione europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).
In base al decreto tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino a
tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un
documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato.
Oltre i tre mesi dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno
ma è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza
In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani, stabiliti con il sopra citato decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario sono le stesse previste per i lavoratori italiani.
Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli
stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)