Articolo 27, comma 1, lettera F), D.Lgs. 286/98.

Introduzione

Al di fuori degli ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia programmati con i c.d. "decreti flussi", il Testo unico sull'immigrazione all’art. 27 “Ingressi per casi particolari” (c.1, lett. f) prevede l’ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato, con esclusione dei tirocini curriculari.

Il Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione (all'art. 40, c.9 lett. a) specifica che l’ingresso per lo svolgimento di attività di tirocinio è consentito per il “… completamento di un percorso di formazione professionale”  avviato nel Paese di origine o di provenienza.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il visto d'ingresso per "motivi di studio/tirocinio/formazione" viene rilasciato direttamente dalla Rappresentanza diplomatico consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato con decreto.

Tuttavia, il Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione (all' art. 40, c. 10) prevede che, ai fini della  richiesta del visto di ingresso all’Autorità consolare competente, i progetti di tirocinio devono essere preventivamente vistati dalle Regioni, con le modalità stabilite dal D.M. 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'UE". 
 

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Le modalità di apposizione del visto sul progetto di tirocinio

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con D.P.Reg. 57/2018 ha approvato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 63 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che all'art. 16 e segg. definisce la procedura per l’apposizione del visto sui progetti di tirocinio.

L'attivazione del tirocinio, presuppone l'individuazione di tre soggetti ben distinti: il tirocinante, il promotore, il soggetto ospitante. A questi può aggiungersi eventualmente un'ulteriore figura, ossia quella del "terzo finanziatore".

La procedura prevede che sia cura del soggetto promotore sottoporre al Servizio Politiche del Lavoro la domanda di apposizione di visto al progetto formativo, secondo le modalità indicate nelle Linee guida tecnico/operative ed utilizzando la modulistica predisposta allo scopo scaricabile da questa pagina.

Alla richiesta va allegata la documentazione, debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata, dalla quale si evince che il tirocinio extracurriculare è funzionale al percorso di formazione o studio del cittadino straniero. Il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi e per attività riconducibili alla sfera privata.

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Cosa fare dopo aver ottenuto il visto al progetto di tirocinio

Una volta ottenuto il visto regionale al progetto di tirocinio/formazione, il tirocinante si può recare all'Autorità diplomatica-consolare competente per ottenere il rilascio del visto di ingresso per l'Italia.

Il tirocinante, entro otto giorni dal suo in ingresso in Italia deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di "studio/tirocinio/formazione" alla Questura competente territorialmente in base al luogo di residenza, con le modalità previste dalla legge.

 

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La possibilità di convertire del permesso di soggiorno

Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia per motivi di tirocinio formativo o di orientamento potrà eventualmente, al termine del tirocinio, convertire il proprio permesso di soggiorno in quello per lavoro subordinato, qualora l’impresa presso cui il tirocinio si è svolto, o altro datore di lavoro, siano disposti alla regolare assunzione, ovvero per motivi di lavoro autonomo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione può essere convertito in qualsiasi momento dell'anno e senza necessità di disporre di una quota, non più prevista.

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