Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 286/98.

I limiti del permesso di soggiorno per studio

Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente allo studente extra U.E. che ne è in possesso di svolgere qualsiasi attività lavorativa fermo restando il limite massimo di 20 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. 394/1999.

Per prestazioni lavorative superiori ai massimali sopra descritti, è, invece, necessario che lo studente converta il proprio permesso di soggiorno da studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (subordinato o autonomo).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione può essere convertito in qualsiasi momento dell'anno e senza necessità di disporre di una quota, non più prevista.
 
I cittadini extra U.E., titolari di un permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale in corso di validità, che intendano avviare un'attività lavorativa a carattere autonomo possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
 
Nel caso di permesso di soggiorno ottenuto per frequenza universitaria (laurea, master o dottorato di ricerca) la richiesta di conversione potrà essere formulata anche prima della conclusione del ciclo di studi, in tutti gli altri casi sarà necessario competare il ciclo formativo per il quale il permesso in oggetto è stato rilasciato (tirocinio, formazione scolastica o professionale). 
 
La domanda di conversione va inoltrata entro i 60 giorni precedenti alla scadenza del permesso di soggiorno in corso di validità.
 

Ritorna all'indice

I requisiti necessari per richiedere la conversione del permesso di soggiorno 
 

Prima di chiedere la conversione del permesso di soggiorno è necessario verificare quali siano i requisiti necessari, in particolare, il cittadino extra UE che intende esercitare in Italia il lavoro autonomo deve dimostrare di:

- disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri (vedi il file “Istruzioni dettagliate”);
- disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00).

La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o tirocinio o formazione professionale in lavoro autonomo deve essere inoltrata telematicamente dal titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell'Interno, che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero.

Una volta registrati sul portale del Ministero dell'Interno, per l’inoltro della domanda di conversione va compilato: 

-il modello Z2: per le conversioni relative a permessi di studio per percorsi universitari completati ovvero relativi a cittadini extra U.E. già presenti in Italia al compimento della maggiore età;

-il modello Z: per le conversioni in tutti gli altri casi.

Il sistema ministeriale rilascerà al cittadino richiedente una ricevuta di avvenuto inoltro della domanda di conversione, la quale non costituisce titolo di soggiorno.

Ritorna all'indice

Cosa succede dopo l'invio dell'istanza di conversione

Lo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio riceve l'istanza telematica, sulla quale il competente Ufficio della Regione FVG è chiamato ad esprimere il previsto parere tecnico.

In caso di parere favorevole, il richiedente sarà convocato presso gli Uffici dello Sportello per l'Immigrazione per la consegna della modulistica (modello 209 e “kit postale”), che lo stesso dovrà successivamente inviare, per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, alla Questura competente per territorio mediante kit postale.

In caso di parere negativo viene, invece, inviata al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto, debitamente motivata.

Entro i 10 giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione, il richiedente ha la facoltà di far pervenire osservazioni e/o documentazione integrativa. Qualora non pervenisse alcuna risposta a seguito di tale comunicazione o quanto trasmesso non risulti sufficiente a superare il parere negativo già espresso, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, con provvedimento motivato.

Ritorna all'indice

Documentazione da produrre

  • n.1 marca da bollo da euro 16,00 indicata nella domanda telematica;
  • copia della prima pagina del passaporto dello studente straniero;
  • copia del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione e dell'eventuale ricevuta con la quale ne è già stato chiesto il rinnovo;
  • fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro (solo nei casi previsti);
  • certificato di laurea o del titolo di studio o attestazione relativa al completamento del tirocinio (solo nei casi dove previsto);
  • ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’alloggio di residenza;
  • a seconda della tipologia di attività di lavoro autonomo svolto vanno prodotti i documenti indicati nel file scaricabile contenente la descrizione dei requisiti specifici.

Ritorna all'indice

.