Contributi a persone disabili per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.

 

 

ATTENZIONE PAGINA IN AGGIORNAMENTO

 


NOTA BENE: Il nuovo regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, verrà approvato a breve, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. Nella parte sottostante si trovano le informazioni attinenti al nuovo regolamento. Sulla destra è possibile accedere alla documentazione relativa al vecchio regolamento (DPreg. 137/2016) che resterà ancora in vigore per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024.

 

 

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE INFORMAZIONI
RELATIVE AL NUOVO REGOLAMENTO:

Descrizione dell’intervento

A breve verrà emanato il regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, mentale, intellettiva o sensoriale.

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Destinatari  

Le persone con disabilità permanente di natura fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2022, aventi un ISEE non superiore a 60.000,00 euro.

La situazione di disabilità è comprovata da una certificazione di invalidità o di disabilità rilasciata dalle Commissioni competenti, eventualmente corredata da un certificato medico, in carta libera, qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà che derivano dalla menomazione accertata.

Possono presentare domanda, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento effettivo dell’invalidità civile anche persone che a seguito di eventi ad esito invalidante hanno bisogno di adeguamenti all’abitazione di residenza per abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l’accesso o la fruibilità; in questi casi è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità alle Commissioni competenti, che tuttavia dovrà obbligatoriamente essere esibita prima della concessione del contributo da parte del Comune.

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Oggetto

Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità all’edificio o alla singola unità immobiliare.

Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989.

È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989.

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Spese ammissibili  

Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 5 del Regolamento.
La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 50.000,00 euro.

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Modalità per la presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di contributo nel corso dell’intera annualità le persone con disabilità, o coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela, ovvero l’amministrazione di sostegno, e si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intende trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale).

La domanda, redatta secondo il modello A e in regola con l’imposta di bollo, va presentata, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento. La domanda va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) relazione contenente la descrizione delle barriere architettoniche preesistenti e degli interventi realizzati ai fini dell’accessibilità, con quantificazione della spesa sostenuta su cui viene richiesto il contributo, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all’allegato C al regolamento;
b) copia della certificazione di invalidità o di disabilità (eventualmente corredata dal certificato medico);
c) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
d) autorizzazione condominiale all’esecuzione degli interventi, se richiesta da norme di settore;
e) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale;
f) copia non autenticata delle fatture regolarmente quietanzate, o altra idonea documentazione giustificativa della spesa, di data compresa entro i dodici mesi precedenti a quella di presentazione dell’istanza, intestate al beneficiario o ai soggetti conviventi dei quali lo stesso è fiscalmente a carico, ovvero agli altri soggetti previsti;
g) se gli interventi interessano parti comuni di un edificio le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all’amministrazione dello stabile della quota di competenza.

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere presentata un’unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa.

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.
 

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Concessione dei contributi

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda svolge l’istruttoria secondo la procedura valutativa a sportello:
- verifica la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- accerta la regolare esecuzione delle opere, l’ammissibilità della spesa sostenuta, nonché la residenza anagrafica del beneficiario nell’edificio o nell’unità immobiliare oggetto degli interventi
- provvede alla determinazione del contributo spettante in relazione alle spese giudicate ammissibili.

L’Ufficio regionale competente quindi adotta il provvedimento di trasferimento delle risorse e dispone la contestuale erogazione ai Comuni, in relazione al fabbisogno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dei cittadini.

L’Ufficio regionale competente svolge tali azioni entro i seguenti termini:
a. entro il 31 maggio trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° gennaio al 30 aprile;
b. entro il 30 settembre trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° maggio al 31 agosto;
c. entro il 31 gennaio dell’anno successivo trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° settembre al 31 dicembre.

Le richieste non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili rimangono valide fino a una nuova disponibilità di risorse, sia nel corso del medesimo esercizio finanziario che di quello successivo; in tal caso l’Ufficio regionale competente procede al trasferimento delle risorse e alle relative comunicazioni in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, tenuto conto della data di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, dando priorità a quelle giacenti.

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Intensità e cumulabilità dei contributi  

I contributi sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:
a) per importi fino a euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
b) per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000,00 euro;
c) per importi superiori a euro 10.000,00 e fino a euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro;
d) per importi superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro.

L’importo del contributo concesso nel corso dell’anno solare ad ogni persona con disabilità, ovvero a più persone con disabilità residenti nella medesima unità abitativa oggetto dell’intervento, non può superare la somma di euro 10.000,00, sia nel caso di presentazione di un’unica domanda che riguardi sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, sia nel caso di due o più domande presentate nel corso del medesimo esercizio finanziario.

I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In caso di cumulo, il contributo regionale, ovvero gli altri contributi o benefici fiscali, sono determinati sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del beneficiario.

 

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