Il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), prevede:

“2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.”

Dal 31 dicembre 2024, chi verrà sorpreso a detenere cani o gatti dalla data dell’avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune, nel caso di ricusazione o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all’articolo 32 della L.R. 20/2012, ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis, verrà sanzionato da 500 euro a 3.000 euro.

Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell’arco temporale di due anni, al medesimo detentore verrà sospesa per almeno cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione e applicata la sanzione da 500 euro a 3.000 euro in caso di violazione dell’art. 5 comma 2 della L.R. 20/2012.

Si precisa inoltre che con il termine “detentore” indicato nell’art. 5 comma 2 e comma 2 bis della L.R. 20/2012 si intende ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) della L.R. 20/2012:
“Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale”.

Pertanto, per detenzione di cani e gatti ad opera di soggetti a cui è stato fatto divieto, si intende la proprietà certificata in BDR oppure la semplice presenza presso la dimora abituale, ovvero non solo come proprietario ma anche conduttore.

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