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Con
Decreto
del Presidente della Regione n. 0193 del 28/10/2019 è stato emanato il regolamento ai
sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per
animali d’affezione).
Il regolamento riguarda le procedure per l’autorizzazione all’istituzione dei cimiteri per
animali d’affezione, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e
operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i gestori di cimiteri già
funzionanti si devono adeguare alle disposizioni del regolamento.
Le aree adibite ai cimiteri per animali d’affezione sono stabilite dal Comune; possono
trovarsi nei pressi di cimiteri umani, ma mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai
venticinque metri dalle sepolture; i privati interessati a realizzare cimiteri per animali d’a
ffezione devono richiedere al Comune il rilascio dei titoli edilizi dietro presentazione di una
domanda, subordinata al parere dell’Azienda sanitaria che accerta l’idoneità igienico-sanitaria
degli impianti e delle attrezzature.
Il regolamento definisce le caratteristiche che deve avere il terreno, i requisiti
strutturali ma anche gestionali del cimitero, le modalità di trattamento delle spoglie, i requisiti
degli impianti di cremazione, le esumazioni, le multe per i trasgressori.
Il regolamento è pubblicato sul
BUR n. 46 del 13/11/2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.