La detenzione dei rapaci in cattività richiede la conoscenza delle caratteristiche biologiche, etologiche, gestionali, sanitarie e di benessere di questo peculiare gruppo aviare.

Specifiche tecniche per i rapaci in cattività:

1) I rapaci da falconeria possono essere legati ai blocchi o pertiche con la lunga e assicurati con i geti;

2) E’ autorizzato l’uso del cappuccio, il cui utilizzo deve essere limitato e finalizzato alla riduzione dello stress e al miglioramento del benessere dei rapaci.

3) Si possono legare più rapaci da falconeria sulla pertica lunga con i geti, posizionati a distanza opportuna l’uno dall’altro (le ali aperte dei soggetti vicini non si devono toccare);

4) Il parere sanitario sul benessere per la realizzazione di voliere destinate a ospitare rapaci è rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, previa ispezione da parte del medico veterinario ufficiale che attesta l’idoneità dei locali e/o delle voliere in relazione alle specie e alla numerosità di rapaci che la struttura dovrà ospitare;

5) La Regione Friuli Venezia Giulia organizza ogni anno mediante docenza a titolo gratuito di medici veterinari pubblici, Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES, associazioni di protezione degli animali e associazioni di falconeria riconosciute, una o più edizioni di un corso di formazione con esame finale, per tutti coloro i quali hanno acquistato o desiderano acquistare un rapace. Il corso si organizza su quattro aree tematiche come segue: biologia e conoscenza dei rapaci, gestione, medicina veterinaria e benessere dei rapaci in cattività, falconeria, legislazione.

6) E’ istituito presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, un registro dei possessori di rapaci del Friuli Venezia Giulia, al quale devono iscriversi tutti coloro i quali possiedono rapaci a prescindere dalla loro destinazione d’utilizzo (falconeria, riproduzione, ornamentali, etc.). L’iscrizione avviene tramite la compilazione e l’invio del modello di cui allegato C al presente regolamento, che deve essere spedito al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o comunque entro 90 giorni dall’inizio della detenzione. Ogni possessore è identificato con un codice numerico che serve per ogni ulteriore e futura comunicazione con gli uffici regionali. Eventuali variazioni della numerosità dei rapaci posseduti per nascita, cessione, fuga, morte, altra causa, devono essere comunicate al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare mediante la compilazione del modello di cui allegato D al presente regolamento.

7) La mancata comunicazione annuale di variazione numerica dei rapaci posseduti e il mancato rispetto delle norme di benessere riguardanti il corretto mantenimento dei rapaci in cattività, sia durante l’attività di falconeria, sia durante altre attività con i falchi, fiere, manifestazioni, rievocazioni storiche e spettacoli, determina la cancellazione d’ufficio dal Registro dei Falconieri e possessori di rapaci della Regione FVG.
 

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