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Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l’allevamento e la commercializzazione di pesci d’acquario, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 20/2012
Indice dei contenuti
Modalità di detenzione
Le specie di pesci di acqua dolce o marina che possono essere legittimamente detenute hanno
esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare
dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad
acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di
Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle
medesime.
Caratteristiche degli acquari
La corretta detenzione in cattività dei pesci è correlata a idoneo volume d’acqua,
caratteristiche fisico-chimiche, temperatura, ossigenazione, illuminazione e filtraggio dell’a
cquario che li ospita. Tali parametri devono essere garantiti e conformi alle esigenze delle
diverse specie di pesci: devono essere presenti un impianto di riscaldamento e di filtraggio dell’a
cqua mentre l’illuminazione deve essere garantita con un fotoperiodo consono con le caratteristiche
biologiche delle specie con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante
lampade a spettro solare per acquari.
Dimensioni degli acquari
I pesci ospitati devono potersi muovere agevolmente nella vasca e si utilizza la
seguente regola generale per il calcolo della densità di popolazione massima per una vasca: per
ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce superiore ai 5 cm di
lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità
della coda; in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l’acquario
non dovrà mai avere un volume inferiore ai 20 litri d’acqua.
Commercializzazione di pesci di grandi dimensioni
Gli esercizi commerciali che vendono pesci potenzialmente in grado di raggiungere grandi
dimensioni, superiori ai 30 cm di lunghezza testa-coda, sono tenuti ad informare gli acquirenti in
merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione degli acquari, costi di
mantenimento e cura).
Forma degli acquari
E' vietato l’utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi
acquari per pesci combattenti (“bettiere”). I pesci rossi (Carassius auratus) e i pesci combattenti
(Betta splendens) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco-etologiche delle altre specie di
pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni di cui al punto 1
lett. c) .
Capienza massima
Il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni acquario deve tenere conto non solo delle
dimensioni del pesce ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della
specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre quelle solitarie e territoriali
devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda delle necessità.
Acqua e cibo
L’alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, dovrà essere
somministrata con regolarità senza eccessi che potrebbero inquinare l’acqua e danneggiare la salute
dei pesci.
Rilascio in natura di pesci d’acquario
E' vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti,
esemplari di pesci acquistati come animali d’acquario.
Requisiti per la commercializzazione
Requisiti generali: per quanto riguarda il commercio di pesci d’acquario vale quanto
riportato sopra, al quale si aggiungono le seguenti indicazioni:
Capienza massima
Nelle attività commerciali la densità di pesci superiore al 20% rispetto a quella
stabilita dal punto 1 può essere accettata in funzione dell’adeguatezza degli impianti di
filtrazione e ossigenazione. Le dimensioni degli acquari da esposizione e la numerosità massima di
pesci che possono ospitare vanno concordate con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti
per territorio nella fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione per la commercializzazione di
animali.
Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali
Ogni attività che commercia pesci deve avere almeno un acquario da quarantena, a disposizione
per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dagli
acquari di comunità.
Manifestazioni, fiere e mercati
E' vietato di offrire direttamente o indirettamente pesci in premio o vincita
di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle fiere e nei mercati in
qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
e) Trasporto e procedure d’importazione di pesci d’acquario: si rimanda ai Reg. C.E. 1/2005,
CE n. 1251/2008, alla nota del Ministero della Salute n 19383 del 18/05/06, “Protezione degli
animali durante il trasporto (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche) – Chiarimenti
circa le modalità di trasporto dei pesci d’acquario.
Deroga detenzione
Il 27 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto
Ministeriale 11 ottobre 2022 “Individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche
prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia”.
Il decreto indica un elenco di animali esotici salvatici che, ( in deroga al divieto di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135), possono essere prelevati
dal loro ambiente naturale per la detenzione come animali da compagnia. L’elenco è stato
predisposto secondo le attuali conoscenze scientifiche in base al rischio sanitario, al rischio per
la biodiversità e alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali,
fisiche, biologiche ed etologiche.
Pertanto, la lista prevede solo le
6 specie che secondo le conoscenze attuali non rappresentano un rischio per la
biodiversità. Tale lista potrà essere aggiornata almeno ogni 5 anni.
Tali specie sono riportate nel sito web del Ministero della Salute al presente
link.