Il Comune, d’intesa con il Servizio veterinario dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, identifica l’oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:

a) oasi felina chiusa: zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie, casette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie, stazioni di distribuzione di cibo e dell’acqua protette in proporzione alla densità dei gatti presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o locali o aree dedicati all’alloggio o ricovero di animali appartenenti all’oasi felina che dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L’o asi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l’a mbientamento e l’eventuale osservazione sanitaria. L’oasi felina deve essere dotata di approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale impianto di videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali preclusi all’accesso dei gatti e di altri animali.

b) oasi felina aperta: struttura analoga all’oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è fatta in modo da non limitare l’uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio circostante con recinzione munita di gattaiole.

I gatti introdotti all’interno dell’oasi devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all’interno dell’oasi atta allo scopo per il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell’oasi felina.

Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città o comunque non in prossimità dei centri abitati.

Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi di nuova istituzione.

Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite microchip e registrati nella Banca dati di cui all’articolo 29 della Legge, ai sensi del manuale operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale documentazione sanitaria emessa dall’ASS competente.

I gatti presenti e in ingresso presso l’oasi felina devono comunque essere tutti identificati tramite microchip, a carico dell’ente che gestisce l’oasi. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell’a nagrafe degli animali d’affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.

Elenco oasi feline regionali autorizzate 

Oasi felina - rifugio di Villotta 
 
Oasi felina Animaliamo 
 
Oasi felina gli amici di Poldo 
 
Petswood Oasi Felina 

Oasi felina Dobbia la Cuccia odv

Oasi felina via Bagni la Cuccia odv 
 
Anna oasi felina 
 
Oasi felina via Costalunga il Gattile odv  

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