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Il Comune, d’intesa con il Servizio veterinario dell’Azienda per l’assistenza sanitaria,
identifica l’oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:
a) oasi felina chiusa: zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di
recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata
per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie,
casette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie,
stazioni di distribuzione di cibo e dell’acqua protette in proporzione alla densità dei gatti
presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o
locali o aree dedicati all’alloggio o ricovero di animali appartenenti all’oasi felina che
dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L’o
asi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto
della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l’a
mbientamento e l’eventuale osservazione sanitaria. L’oasi felina deve essere dotata di
approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale impianto di
videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e
spazi idonei al deposito di materiali preclusi all’accesso dei gatti e di altri animali.
b) oasi felina aperta: struttura analoga all’oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è
fatta in modo da non limitare l’uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio
circostante con recinzione munita di gattaiole.
I gatti introdotti all’interno dell’oasi devono essere preventivamente sottoposti al
controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un
periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo
consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all’interno dell’oasi atta allo scopo per
il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell’oasi felina.
Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città
o comunque non in prossimità dei centri abitati.
Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi
di nuova istituzione.
Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite
microchip e registrati nella Banca dati di cui all’articolo 29 della Legge, ai sensi del manuale
operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale
documentazione sanitaria emessa dall’ASS competente.
I gatti presenti e in ingresso presso l’oasi felina devono comunque essere tutti identificati
tramite microchip, a carico dell’ente che gestisce l’oasi. La struttura deve essere dotata di un
registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell’a
nagrafe degli animali d’affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.
Elenco oasi feline regionali autorizzate
Oasi felina - rifugio di Villotta
Oasi felina Animaliamo
Oasi felina gli amici di Poldo
Petswood Oasi Felina
Oasi felina Dobbia la Cuccia odv
Oasi felina via Bagni la Cuccia odv
Anna oasi felina
Oasi felina via Costalunga il Gattile odv