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L’obbligo del guinzaglio:
● Aree urbane (art. 21 L.R. 20/12)
● Luoghi aperti al pubblico (art. 21 della L.R. 20/2012) – spiagge, giardini, mezzi pubblici,
bar, etc.
● Parchi naturali e aree naturali, se previsti dal rispettivo regolamento, ai sensi dell’art.
18, comma 2, lett. b) della L.R. 42/1996 (verificare sul sito della Regione):
- Parco naturale delle Dolomiti Friulane
- Parco naturale delle Prealpi Giulie
- Riserve naturale statale Marina Miramare
- Riserva statale del monte Cucco
- Riserva statale del Rio Bianco
- Forra del Cellina
- Lago di Cornino
- Valle Canal Novo
- Foci dello Stella
- Valle Cavanata
- Foce dell’Isonzo
- Laghi di Doberdò e Pietrarossa
- Falesie di Duino
- Monte Lanaro
- Monte Orsario
- Val Rosandra
- Val Alba
SANZIONE PER MANCATO UTILIZZO DEL GUINZAGLIO: DAL 1° GENNAIO 2020 da 25 a 250 euro (misura
ridotta 50 euro).
SANZIONE PER CHI NON ADOTTA MODALITÀ IDONEE A TUTELA DI TERZI E DI ALTRI ANIMALI DA DANNI E
AGGRESSIONI: da 100 a 600 euro (misura ridotta 200 euro).
Senza obbligo del guinzaglio
● Aree extraurbane, ossia in campagna e nelle zone montane (non interne a Parchi e aree
naturali).
In caso di cani con indole alla caccia è doveroso l’uso del guinzaglio al fine di
salvaguardare la fauna selvatica.
Parere su quesito circa l'obbligo del guinzaglio di cui alla Lr 20/2012