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Studi di consulenza automobilistica
L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto consiste nello svolgimento
di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti ad essi connessi, come specificati
nella
tabella A allegata alla legge 8 agosto 1991, n. 264
, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per
incarico di qualunque soggetto interessato (art. 1 L. 264/1991).
L’esercizio dell’attività è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Servizio
motorizzazione civile regionale.
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Scuole nautiche
Ai sensi dell'articolo 49-septies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, “Le scuole per l'educazione
marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella
forma dell'impresa o del consorzio di imprese.”
Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica della Regione, che
dispone l’esecuzione di idonei controlli sul loro esercizio e sulla permanenza dei requisiti
prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività.
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Officine di revisione
Ai sensi dell’art. 80 Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sono
sottoposti a revisione i veicoli a motore e i loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in
essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Le imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista (ora meccanica e elettrauto riunite nella
meccatronica) ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,
esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, previa
autorizzazione, possono effettuare le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi.
I centri di revisione sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte
dell’Amministrazione regionale (Servizio motorizzazione civile regionale) ai sensi del comma 10
dell’art. 80 del Codice della Strada.
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Ispettori della revisione dei veicoli
Sono aperti fino al 15 settembre 2024 i termini per la presentazione delle domande per l’esame degli Ispettori della revisione dei veicoli.
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Autoscuole
Ai sensi dell’articolo 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono denominate autoscuole le
scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti.
Le autoscuole sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Regione
(Servizio motorizzazione civile regionale), alla quale compete inoltre l’applicazione delle
sanzioni (comma 11-bis dell’art.123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Le verifiche sono svolte ad
intervalli di tempo non superiori a tre anni.
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Programmazione e gestione dell’attività di istituto
L’Ufficio programmazione e gestione dell’attività di istituto coordina le funzioni in capo al
Servizio motorizzazione relative all’atto di indirizzo per la determinazione dei diritti a carico
dell’utenza correlati ad alle attività e servizi resi per operazioni di motorizzazione civile al di
fuori dalla sede istituzionale (c.d. “conto privati”), nonché le incombenze di cui all’atto di
indirizzo per la determinazione dei diritti a carico dell’utenza correlati alle medesime attività.
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