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Di cosa si tratta
L'Amministrazione regionale sostiene progetti, manifestazioni e iniziative promozionali che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e che producono importanti ricadute positive in ambito turistico ed economico sui territori interessati.
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi soggetti pubblici e privati, ad esempio: le
associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese.
Se si tratta di imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola del
de minimis di cui al Regolamento UE 1407/2013 oppure nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento UE 651/2014.
Bando
Il bando è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta Regionale può essere autorizzata l’emanazione di un secondo bando annuale.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di chiusura del bando
precedente riferite alle seguenti voci di spesa:
a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali
dell'iniziativa
b) promozione sui media
c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive
d) compensi per forniture di beni e servizi
e) rimborsi spese a collaboratori
f) spese di segreteria organizzativa e assistenza
g) ospitalità
h) noleggio strutture e attrezzature
i) trasporti.
Sono inammissibili le spese di investimento e quelle per il personale dipendente, se non
assunto esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa finanziata.
Domande
Le domande di finanziamento per il
1° bando 2024 devono essere presentate - esclusivamente con procedura
informatizzata -
dalle ore 10:00:00 di giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 12:00:00 di mercoledì 31 gennaio
2024.
I progetti sono valutati dal
Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica.
Per la presentazione e l'inoltro delle domande consultare le Linee guida
>>
Cumulabilità dei contributi
I finanziamenti concessi secondo l'articolo 9 del Regolamento 27/2017 sono cumulabili con altri aiuti, come previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 e dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.
Misura del contributo
La misura del contributo è stabilita sulla base del punteggio ottenuto dall'iniziativa, come descritto nell'Allegato A del Regolamento.
Modalità di concessione
Il contributo è concesso con procedimento valutativo a bando (Legge Regionale 7/2000, articolo 36, comma 3) ed è assegnato con Decreto del direttore centrale competente in materia di turismo che approva l'ordine ottenuto in graduatoria dalle domande ammesse, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Rendicontazione della spesa
Il decreto di concessione stabilisce i termini entro i quali presentare la documentazione di
spesa (Legge Regionale 7/2000, articoli 41, 41 bis, 42 e 43) che deve essere corredata da una
"Relazione conclusiva dell’iniziativa" e da un "Riepilogo complessivo delle spese sostenute e delle
entrate percepite".
È consentita la compensazione tra le singole voci di spesa fino al raggiungimento
dell'ammontare complessivo della spesa ammessa.
Il finanziamento viene rideterminato se l'importo totale delle spese sostenute ritenute
ammissibili risulta inferiore all'importo della spesa ammessa.
Il contributo concesso è revocato se dal riepilogo entrate/spese il totale delle spese
sostenute risulta inferiore al 60% di quanto preventivato nella domanda,
indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.
Il contributo concesso è revocato anche in caso di difformità tra l'iniziativa presentata e
quella realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate (articolo 17 del Regolamento).
Per la presentazione della rendicontazione vedere le
linee
guida >>