Il 20% viene calcolato sul totale della spesa relativa ai lavori di ammodernamento relativi all’i mmobile acquistato, non sulla base dell’importo complessivo del progetto.
Si conferma che sono esclusi i nudi proprietari in quanto non hanno la disponibilità piena del bene immobile, mentre è ammissibile che la richiesta di contributo, per il tramite del Comune, possa essere presentata dall’usufruttuario. Il riferimento di cui all’art. 9 del Regolamento richiamato è riferito proprio a tale casistica.
No, non necessariamente.
Significa che gli interventi possono interessare immobili che si trovano anche in più comuni ma che la domanda deve essere effettuata solamente dal comune capofila ovvero, nel caso il progetto interessi più Comuni, il Comune in cui hanno sede l’ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell’albergo diffuso. Laddove s’intenda creare un nuovo albergo diffuso il Comune capofila sarà quello in cui saranno definite la sede dell’ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell’albergo diffuso. L’accordo tra i Comuni deve trovare motivazione esclusivamente sulla base delle finalità del progetto unitario, non sono necessari ulteriori requisiti.
Sulla base del rapporto che intercorre tra i singoli soggetti (e quindi eventualmente anche tra Comuni diversi), sarà stipulato un atto in cui viene specificato il Comune capofila, la quota di partecipazione e le attività/interventi attuati da ciascun sottoscrittore dell’atto. L’Accordo deve contenere la delega dei soggetti sottoscrittori a favore del Comune capofila per la presentazione della domanda. A titolo esemplificativo potrebbe essere una convenzione.
Nel caso di lavori è richiesta sempre una restituzione grafica, ovvero la generazione di un’i mmagine che fornisce l’aspetto finale del progetto che s’intende realizzare. Nel caso di “ manutenzione straordinaria” ovvero di interventi che hanno lo scopo di modificare, realizzare o rinnovare parti di edifici esistenti quali ad esempio interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l’adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie è sufficiente predisporre, relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva dell’opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma come indicato nell’art. 9, comma 5, lett. f)
Il Comune capofila ha un ruolo fondamentale in quanto è l’amministrazione comunale responsabile della predisposizione e della presentazione del progetto unitario proposto nonché del coordinamento in tutte le sue fasi. Non presenta quindi solo la domanda ma è uno dei soggetti sottoscrittori dell’accordo e come tale è soggetto beneficiario come indicato dall’art. 3 comma 1 del regolamento. Ne conseguono, come esplicitato nel regolamento, funzioni, obblighi, benefici ed attività collegate, tuttavia non necessariamente deve proporre un proprio intervento.
Sì, gli immobili possono essere ubicati in Comuni diversi rispetto al Comune capofila e non è necessario coinvolgere, quale soggetto beneficiario, il Comune ove l’immobile è ubicato a meno che quest’ultimo non sia anche proprietario dello stesso (e quindi diventa ulteriore soggetto beneficiario). Si ritiene tuttavia opportuno che, a monte, vi sia un’intesa con il Comune limitrofo, che può eventualmente sottoscrivere l’Accordo senza essere beneficiario di parte del contributo.
Nel caso del privato firma il proprietario dell’immobile che si assume la responsabilità dei contenuti o, in alternativa, il proprietario trasmette copia della documentazione trasmessa a firma del tecnico abilitato.
Ai fini della presentazione della domanda non è necessario il computo metrico.
Nel caso del privato firma il proprietario dell’immobile che si assume la responsabilità dei contenuti o, in alternativa, il proprietario trasmette copia della documentazione trasmessa a firma del tecnico abilitato.
E’ necessario un elenco analitico delle attrezzature e degli arredi con l’indicazione del costo unitario.
Sono ammessi a finanziamento, i lavori relativi ad opere funzionali (es. centrale termica) su parte comune nel caso in cui i due proprietari si accordino per la realizzazione di tale opera a servizio esclusivo dei due immobili destinati ad albergo diffuso. Nel caso di una sauna, l’i ntervento sarà finanziato solo se insiste sulla superficie immobiliare di uno dei due immobili (o su entrambi) destinati ad albergo diffuso.
Atteso che la legge regionale 3/2021, art 35, comma 7 prevede quali beneficiari dei contributi di cui trattasi le amministrazioni comunali, gli operatori economici, i proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e le associazioni del territorio, va da se sé, che le persone fisiche possono beneficiare del contributo partecipando al Progetto unitario solo se già proprietarie di un immobile.
La legge regionale 21/2016, art. 22, comma 7 prevede, in particolare, che gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali tra l’altro uffici di ricevimento e sala a uso comune, dislocati in uno o più edifici separati. Pertanto per ufficio di ricevimento si intende il luogo in cui l’albergo diffuso accoglie la clientela e funge da reception, mentre la sala ad uso comune è il luogo a disposizione di tutti gli ospiti dell’albergo diffuso, che può avere funzioni varie legate all’ospitalità. Se la sede legale dell’albergo diffuso non ha queste funzioni, non può essere oggetto di intervento ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato con DPReg 56/2023.
Le associazioni possono anche proporre interventi di cui all’articolo 5 del Regolamento, oggetto di contributo.
L'immagine coordinata è l'insieme coerente di stile, colore e forme da utilizzare per la comunicazione visiva dell’albergo diffuso, che contribuisce a rafforzarne la riconoscibilità all'esterno. Ciò consente l’avvio o il consolidamento di un processo di progressivo riconoscimento dell'azienda e della sua attività. Gli interventi oggetto di contributo devono essere, pertanto, quanto più coerenti possibili con i temi estetici e architettonici che consentano all’utente di percepire l’albergo diffuso come un tutt’uno.
E’ il Comune capofila che presenta la domanda (unica per tutto il progetto), il quale ha piena facoltà di individuare le modalità attraverso cui selezionare i soggetti ed inserire eventuali requisiti ulteriori rispetto al bando regionale.
L’articolo 35, comma 7 della legge regionale 3/2021 stabilisce che i beneficiari siano le
Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia che, congiuntamente a operatori economici,
proprietari di immobili da destinare all’esercizio dell’attività di albergo diffuso e associazioni
del territorio, intendano realizzare progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi
diffusi o al potenziamento degli esistenti.
L’art. 9, comma 5, lettera i) del Regolamento approvato con DPReg. 056/2023 prevede poi che
la domanda debba essere accompagnata dalla “dichiarazione del/dei legale/i rappresentante/i o
del/dei proprietario/i dell’/degli immobile/i relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale
riferito all’oggetto di intervento”.
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate si evince che per gli interventi proposti
da persone fisiche è necessaria la proprietà dei beni oggetto di intervento, mentre negli altri
casi (Comuni, associazioni, operatori economici) l’intervento può essere proposto anche in
relazione ad immobili per i quali vi è la titolarità di altro diritto reale. Resta inteso che tali
diritti reali devono consentire al richiedente l’esercizio di analoghi diritti che spettano al
proprietario e che consentano di eseguire tutte le opere oggetto dell’intervento da finanziare
(sono ammissibili sicuramente la superficie e l’usufrutto, ma anche l’uso derivante da Concessione
pubblica) . Inoltre la durata di tali diritti deve essere tale da garantire il mantenimento del
vincolo di destinazione per la durata di dieci anni dalla data del collaudo o dalla data di
fruizione dell’infrastruttura da parte del pubblico, nel rispetto della disposizione di cui all’a
rticolo 15 del predetto Regolamento.
Il comodato d’uso non consente la presentazione della domanda di contributo in quanto non si
tratta di diritto reale ai sensi del codice civile, bensì di contratto intuitu personae.