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Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo gestisce tutte le attività di
programmazione e organizzazione aziendale, compresa la gestione delle risorse umane all’interno
dell’agenzia e svolge mansioni di natura tecnico-specialistica concernente la produzione, l’o
rganizzazione o l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.
L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione al relativo albo regionale istituito presso la Direzione regionale competente.
Possono chiedere l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dell’abilitazione alla
professione citata, conseguita mediante:
1. attestazione del possesso dei requisiti a livello di esperienza professionale,
eventualmente accompagnati da requisiti in materia di formazione, secondo quanto disposto dal
Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, art. 29
2. superamento di un esame di idoneità scritto e orale disciplinato con regolamento
regionale (DPReg 0127/2002).
La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue
filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al
direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni
necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività. L'assenza del direttore tecnico
di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Paesi dell’Unione Europea, diversi dall’Italia e in Paesi extracomunitari è di competenza del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
tel. 06 6723.2131 - Numero Verde: 800 99 11 99
www.beniculturali.it (professioni turistiche)
professionituristiche@beniculturali.it
Domanda scaricabile dal sito del Ministero
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