Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo gestisce tutte le attività di programmazione e organizzazione aziendale, compresa la gestione delle risorse umane all’interno dell’agenzia e svolge mansioni di natura tecnico-specialistica concernente la produzione, l’o rganizzazione o l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione al relativo albo regionale istituito presso la Direzione regionale competente.

Possono chiedere l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dell’abilitazione alla professione citata, conseguita mediante:

1. attestazione del possesso dei requisiti a livello di esperienza professionale, eventualmente accompagnati da requisiti in materia di formazione, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, art. 29

2. superamento di un esame di idoneità scritto e orale disciplinato con regolamento regionale (DPReg 0127/2002).

La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività. L'assenza del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in  Paesi dell’Unione Europea, diversi dall’Italia e in Paesi extracomunitari è di competenza del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

tel. 06 6723.2131 - Numero Verde: 800 99 11 99 
www.beniculturali.it (professioni turistiche) 
professionituristiche@beniculturali.it

Domanda scaricabile dal sito del Ministero

.