La Guida speleologica-maestro di speleologia svolge, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali
b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari
c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
 

L’ Aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione. Questo limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.
L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.
L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica, pena la decadenza dall'iscrizione all’albo.
 

Albi professionali
L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche.
È esercizio stabile della professione l'attività svolta da guida speleologica-maestro di speleologia/aspirante guida speleologica con domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.
 

Possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea
c) abbia frequentato il corso di formazione previsto dalla normativa.


L'esercizio della professione da parte di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica provenienti dall'estero, con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica rilasciata dal Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.
Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida speleologica presso uno Stato membro dell'Unione europea o presso uno Stato extra UE possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, modificata con direttiva 2013/55/UE e relativo regolamento (UE) n. 1024/2012.
 

Scuole di speleologia
Per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, di speleologia subacquea e di torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

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