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E’ una nuova figura professionale introdotta dall’articolo 76 della LR 21/2016.
Svolge, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.
Illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano.
L'esercizio stabile della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione all'elenco degli accompagnatori di media montagna istituito e tenuto dal Collegio delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione.
Possono essere iscritti nell’elenco coloro che possiedono l’abilitazione tecnica che si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d’intesa con la Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine e con il superamento degli esami che accertano l’idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui si svolgerà l’attività.
Sono ammessi ai corsi coloro che hanno l’età minima di 18 anni.
L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell’Unione Internazionale delle Associazioni di Mountain Leader (UIMLA), disciplina la tenuta dell'elenco di accompagnatori di media montagna riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione presso uno Stato membro dell'Unione europea o presso uno Stato extra UE possono essere iscritti al relativo elenco, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, modificata con direttiva 2013/55/UE e relativo regolamento (UE n. 1024/2012).
Le guida alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatori di media montagna.
La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
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