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Maestro di sci
Insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di
persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di
attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli
sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali
corda, piccozza e ramponi.
Albo professionale
L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione
all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci.
E’ suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) maestro di sci discipline alpine
b) maestro di sci discipline del fondo
c) maestro di sci discipline dello snow-board.
Possono richiedere l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'esercizio della professione
b) godimento dei diritti civili e politici
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea
d) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi
sanitari
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
I corsi e gli esami sono organizzati dal Collegio dei maestri di sci in collaborazione con
l'Amministrazione regionale.
I maestri di sci di Stati membri dell'Unione europea nonché di stati non appartenenti all'Unione Europea che intendano esercitare temporaneamente la professione in Italia nell'ambito della stessa stagione sono tenuti ad informare l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Federazione Italiana Sport invernali (FISI) d’intesa con il Collegio nazionale maestri di sci (COLNAZ), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
L'esercizio della professione da parte di maestri di sci provenienti dall'estero, con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica, inserita nell’elenco di cui sopra, rilasciata dal Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.
Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di maestro di sci presso uno Stato membro dell'Unione europea, o presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo in attuazione della normativa europea, direttiva 2005/36/CE, modificata con direttiva 2013/55/UE e relativo regolamento (UE) n. 1024/2012.
I maestri di sci di Stati membri dell'Unione europea che intendono
esercitare stabilmente la professione nella regione Friuli Venezia Giulia devono ottenere il
riconoscimento della formazione professionale. La domanda di riconoscimento va presentata all’U
fficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dlgs 206/2007 e
DPR 394/1999).
La vigilanza sul comportamento degli iscritti all’albo è esercitata dal Collegio dei maestri
di sci.
Scuole di sci
Per l’esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche
sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci che sono iscritte nell'apposito elenco
regionale tenuto dal Collegio dei maestri di sci.
L'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione “Scuola di sci
autorizzata del Friuli Venezia Giulia”.