La guida turistica è chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
La legge 13 dicembre 2023, n. 190 “Disciplina della professione di guida turistica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 16 dicembre 2023, ha introdotto nell’ordinamento italiano la professione di guida turistica nazionale che, contrariamente alle guide turistiche precedentemente abilitate dalle singole Regioni/Province autonome, è autorizzata a esercitare la professione su tutto il territorio nazionale (il testo di legge è disponibile nella sezione normativa).
Le modalità di accesso all’esercizio della professione e gli obblighi in capo alle guide turistiche nazionali sono indicati nel “Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge n. 190 del 13 dicembre 2023 contenente la Disciplina della professione di guida turistica” pubblicato con decreto del Ministero del turismo n. 88 del 26.6.2024, nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 (il testo disponibile nella sezione normativa).
Il regolamento, che è entrato in vigore il giorno 13 luglio 2024, disciplina diversi aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio della professione, dallo svolgimento dei nuovi esami di abilitazione all’istituzione dell’Elenco nazionale delle guide turistiche.
Il 20 dicembre 2024 il Ministero del turismo ha attivato il portale telematico attraverso il quale le guide turistiche abilitate dalle Regioni prima dell’entrata in vigore della legge 190/2023 possono inoltrare domanda di iscrizione al nuovo Elenco nazionale delle guide turistiche.
Come previsto dalla legge n. 190/2023 l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per svolgere la professione di guida turistica. L’effettivo esercizio della professione oltre i termini previsti dall’articolo 13, comma 3, della stessa legge (centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo n. 88/2024) non è più consentito in assenza della registrazione nell’Elenco nazionale.
Per la procedure di registrazione nell'elenco nazionale si rimanda, di seguito, agli estremi di riferimento della piattaforma di registrazione pubblicata dal Ministero del turismo al link: https://guide-turistiche.ministeroturismo.gov.it/home
Ulteriori informazioni procedurali e relative all’esercizio della professione di guida turistica nazionale sono disponibili nelle pagine dedicate Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche e alla sezione FAQ Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche
 

L’accompagnatore turistico è chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.


La guida naturalistica o ambientale escursionistica è chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

Le prestazioni sono svolte in lingua italiana e/o in lingue straniere.
L’esercizio delle professioni è subordinato all’iscrizione ai relativi albi regionali, istituiti presso la Direzione regionale competente.

Possono essere iscritti agli albi regionali coloro che hanno superato l’esame di idoneità, previa frequenza di specifici  corsi di formazione organizzati o promossi dall’Amministrazione regionale o che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 115 della legge regionale 2/2002 (abilitati in altra Regione/Provincia italiana o Stato membro dell’Unione Europea).
Al riguardo si specifica che, in seguito all’entrata in vigore del Codice del turismo - decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che ha abrogato la procedura semplificata, prevista dall’art.10, comma 4 della legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani) per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica e accompagnatore turistico,   sono sospese le verifiche ex art. 115, commi 5 e 5 bis  della LR 2/2002.

Per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario possedere i seguenti requisiti:
• maggiore età
• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
• godimento dei diritti civili e politici
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma equipollente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, per il quale sia valutata l’equipollenza da apposita certificazione rilasciata a norma di legge
• attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale , di cui all’art. 114, comma 1, lettera d) della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
• conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell’Unione Europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco), per le quali viene richiesto un diverso grado di approfondimento, secondo il Quadro Europeo Comune di riferimento per le lingue – CEFR.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali di accompagnatore turistico e di guida turistica acquisite in  Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia e al di fuori del territorio dell’Unione europea, è di competenza del:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
tel. 06 6723.2131  - Numero Verde 800991199
www.beniculturali.it (professioni turistiche)
professionituristiche@beniculturali.it

Domanda scaricabile dal sito del Ministero

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