contenuti
Cosa sono
Le strutture ricettive all'aria aperta sono esercizi aperti al pubblico
attrezzati per la sosta e il soggiorno, ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree
recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza (LR 21/2016, art.
29).
Campeggi
Attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di
pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione
della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva.
Qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio
turistico (LR 21/2016, art. 29, c. 3).
I requisiti minimi per la classificazione sono indicati nell'
allegato
D
della LR 21/2016.
Altre info qui:
Contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana
Villaggi turistici
Dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di
mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di
piazzole (LR 21/2016, art. 22, c. 9) siano esse fisse, singole raggruppate o singole diffuse, quali
appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet (LR 21/2016, art. 29, c. 4).
I requisiti minimi per la classificazione sono indicati nell'
allegato
E
della LR 21/2016.
Villaggi sopraelevati
Sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da
un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura
principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto
vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata.
Le unità abitative - che devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali
ecocompatibili - sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da
letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato.
Qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti
da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposita convenzione con altre strutture
ricettive alberghiere o pubblici esercizi.
I villaggi sopraelevati devono rispettare le discipline nelle materie
urbanistico-edilizie, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale,
accatastamento e intavolazione (LR 21/2016, art. 29, c. 5).
Dry marina
Organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle
imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato (LR 21/2016, art. 29,
c. 6) .
I requisiti minimi per la classificazione sono indicati nell'
allegato
F
della LR 21/2016.
Marina resort
Strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle
imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con
i requisiti dei dry marina.
In relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi
qualitativi previsti dalle norme vigenti (DL 133/2014, art. 32).
Possono fornire servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a 12 mesi
consecutivi (LR 21/2016, art. 29, cc. 7-8).
I requisiti minimi per la classificazione sono indicati nell'
allegato
F
e nell'
allegato
G
della LR 21/2016.
Campeggi mobili
Costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili,
sono organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e
associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
nell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica
sicurezza (LR 21/2016, art. 31).
Come avviare una struttura ricettiva all’aria aperta
L'apertura di esercizio di struttura ricettiva all'aria aperta è subordinata alla
presentazione della
Segnalazione
Certificata Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del
Comune territorialmente competente. L'avvio dell'attività può essere iniziata dalla data della
presentazione della SCIA.
Sportello Unico Attività Produttive - regime per
l'avvio >