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Di che cosa si tratta
La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante. Per tali finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan (LR 21/2016, art. 54).
Iniziative finanziabili e spese ammissibili
Sono finanziabili le seguenti iniziative: la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.
Sono ammissibili le seguenti spese:
a) lavori e impianti
b) arredi e attrezzature
c) nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, le spese di progettazione, generali e di collaudo, nonché i contributi previdenziali dovuti per legge e l’IVA qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario.
Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l’esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.
Non sono ammissibili le spese destinate all’acquisto dell’area.
Presentazione delle domande
Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo economia@certregione.fvg.it entro il 30 settembre dell’anno precedente alla realizzazione dell’iniziativa. Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione individuata dal Regolamento di attuazione.
Intensità del contributo, modalità di concessione
I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento.
Lo stanziamento disponibile è ripartito in base alla graduatoria formulata secondo i criteri e le priorità individuate nel Regolamento di attuazione e approvata con Decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
La concessione del contributo è disposta, in via definitiva, con decreto del Direttore del Servizio turismo, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su istanza del legale rappresentante del soggetto beneficiario che contenga, oltre alla descrizione dell’opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Il decreto di concessione stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell’iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di dodici mesi.
Rendicontazione della spesa
Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresì, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
E’ fatto salvo l’accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sei mesi.