Ai sensi dell’art. 10 del regolamento di esecuzione, la società di gestione beneficiaria del contributo, ai sensi dell’art. 32 bis comma 1 della legge regionale 7/2000, ha l’obbligo di mantenere il possesso e la destinazione dei beni oggetto di finanziamento e la sede o l’unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, dalla data di conclusione dell’i niziativa.
L’art. 10 del regolamento di esecuzione, ai fini dell’istruttoria, viene inteso con riferimento alla Società di gestione che deve garantire l’effettiva operatività (vedi faq dedicata) a favore dei beni di proprietà dei singoli proprietari degli alloggi che, pur nell’ipotesi di un turn over di proprietari, mantiene, per la durata del vincolo, l’operatività nelle modalità descritte, la sede o l’unità operativa nel territorio regionale. Il vincolo quindi non è trasmesso dal singolo proprietario all’AR ma è la stessa società di gestione che assicura l’operatività sulla base dei vincoli che intercorrono tra la Società di gestione ed i proprietari che, nel tempo, possono cambiare ma che, in un’ottica collettiva, assicurano l’effettiva operatività.
Ai sensi dell’art. 32 bis comma 4 della legge regionale 7/2000, l'iniziativa si intende conclusa
alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.
Esempio: se l’ultima fattura ammessa a rendicontazione riporta la data del 30/12/2022 allora
il vincolo di destinazione deve essere mantenuto fino al 29/12/2025.
Ai sensi dell’art. 32 bis comma 6 della legge regionale 7/2000, la violazione degli obblighi di
cui al presente articolo, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per
il quale i vincoli non sono stati rispettati.
Esempio: se l’ultima fattura riporta la data del 30/12/2022 allora il vincolo di destinazione
deve essere mantenuto fino al 29/12/2025 (36 mesi). Se il vincolo non viene rispettato dal
30/06/2025 allora l’incentivo sarà riproporzionato in questo modo:
importo contributo iniziale: € 10.0000,00
mesi di vincolo non rispettati: n. 6
contributo rideterminato: € 10.000,00 - (10.0000,00/36)x6 = 8.333,33
Si, si ricorda in ogni caso che il contributo è assegnato alla società di gestione solo se sono
soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione indipendentemente dai periodi di
apertura. In particolare si riporta l’attenzione su:
--
Effettiva operatività (art. 3 comma 1 punto b del Regolamento di esecuzione)
E' effettivamente operativa la società che:
-- Vincoli (art. 10 del Regolamento di esecuzione)
La società di gestione beneficiaria del contributo, ai sensi dell’art. 32 bis comma 1 della legge regionale 7/2000 ha l’obbligo di mantenere il possesso e la destinazione dei beni oggetto di finanziamento e la sede o l’unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, dalla data di conclusione dell’iniziativa.
Si, rientrano comunque tra le spese di cui all’art. 7 del regolamento comma 1 lett. A), ovvero spese per il personale dipendente e per i prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50% della spesa sostenuta.
Si, rientrano comunque tra le spese di cui all’art. 7 del regolamento comma 1 lett. D) ovvero spese sostenute per l’organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d’acconto o a ritenuta d’acconto e IVA.
L’art. 7, comma 3 bis del Regolamento precisa che “Costituiscono spesa ammissibile i soli costi effettivamente sostenuti dalla società di gestione, restando escluse le imposte dirette gravanti sul reddito di impresa e le imposte indirette…” e pertanto non può rientrare tra le spese ammesse.
L’ Art. 9 (Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi) comma 6 del regolamento esplicita che sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese di competenza dell’e sercizio finanziario, cui si riferisce il contributo (nell’esempio 2022). Quindi, ad esempio potrò avere una fattura emessa entro il 31/12/2022, ma pagata nell’anno successivo e comunque entro i termini di rendicontazione.
Sì, l’Art. 7 (Spese ammissibili e misura dei contributi) comma 1 punto b) fa rientrare tra le spese ammissibili le “spese per la tenuta della contabilità della società di gestione” e pertanto anche le spese per la tenuta degli stipendi.
Se le spese del certificatore concorrono alla definizione del totale della spesa ammessa, esse devono essere certificate come tutte le altre spese, verificando la corrispondenza tra fattura e relativo pagamento fino ad un massimo di €200,00 (il regolamento non prevede per tale fattispecie una percentuale di spesa ammessa e pertanto, potrà essere inserita una spesa massima di € 200,00 corrispondente ad una fattura di pari importo o superiore).
Tali spese rientrano fra le spese di “organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive [..] (art. 7 comma 1 puto b))”. Al fine di poter rendicontare tale spese è necessario che il pagamento dei documenti di spesa [..] sia avvenuto con carte di pagamento emesse a valere su conto corrente intestato alla società di gestione [..] (art. 9 comma 7).
Le spese riferite all’ACCANTONAMENTO ANNUALE del Tfr, inserite all’interno della busta paga o
all’interno di documento (ad esempio fattura) emesso da eventuali soggetti terzi che forniscono il
servizio di personale (ad esempio società interinale), possono essere inserite fra le spese ammesse
come previsto dall’art. 7 comma 1 punto a).
Le spese riferite all’eventuale LIQUIDAZIONE/ANTICIPO del Tfr, inserite all’interno della
busta paga o all’interno di documento (ad esempio fattura) emesso da eventuali soggetti terzi che
forniscono il servizio di personale (ad esempio società interinale), possono essere inserite fra le
spese ammesse esclusivamente se riferite all’anno di competenza (ovvero calcolando la quota parte
relativa all’anno di competenza).
Le spese riferite a trasferte, inserite all’interno della busta paga o all’interno di documento (ad esempio fattura) emesso da eventuali soggetti terzi che forniscono il servizio di personale (ad esempio società interinale), possono essere inserite fra le spese ammesse come previsto dall’art. 7 comma 1 punto a).