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COS'È L'AUA
L’autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento disciplinato dal Decreto del
Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 che sostituisce
i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare o e/o
proseguire la sua attività.
I titoli abilitativi ricompresi nell'AUA sono:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
h) autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 59/2013 [dal 01/01/2021]
+ modifiche di cui all’art. 72 c. 1 Dlgs. 203/2022
COME E QUANDO RICHIEDERE L’AUA
La domanda di AUA è presentata dal Gestore dell’impianto assoggettato al rilascio, al rinnovo, all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sopracitati.
Il gestore presenta la domanda in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio in cui insiste lo stabilimento. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica standardizzata e gli allegati necessari sulla base dei titoli abilitativi richiesti, reperibile presso il SUAP.
La procedura di rilascio dell'AUA è regolata dalle Linee Guida operative sul procedimento di AUA approvate con Delibera n. 1350 del 19 luglio 2018 della Giunta Regionale, come modificate con Delibera n. 1910 del 10 dicembre 2021.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell’i nquinamento, in qualità di Autorità competente, adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP per il suo rilascio alla ditta.
DURATA DELL’AUA
L’AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
ONERI ISTRUTTORI
Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.
ESENZIONE DALL’AUA
E’ fatta salva la facoltà dei Gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP. Ulteriori particolari criteri di esenzione sono elencati nelle Linee Guida AUA.