L’art. 1 del DPR 59/2013 stabilisce il campo di applicazione dell’AUA: “ categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del ministero delle attività produttive 18 aprile 2005… nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, pertanto sono soggette ad AUA le piccole medie imprese.
La Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7/11/2013 specifica inoltre che “… un impianto produttivo non soggetto ad AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”.
Pertanto l’AUA si applica alle imprese.
L’AUA NON si applica alle “non” imprese, ossia alle persone fisiche, alle Pubbliche Amministrazioni, ecc…
Le LLGGAUA specificano ulteriormente ulteriori casi di esclusione (cap. I punto 2.):
In generale, non rientrano in AUA tutti i procedimenti autorizzativi per cui il legislatore ha previsto con una normativa ad hoc un procedimento unico.
In particolare, non sono soggetti ad AUA:
a) i soggetti non riconducibili alle categorie d’i mprese di cui all’art. 1, comma 1, del DPR 59/2013 (ad esempio operanti nel settore produttivo come associazioni, circoli o altro);
b) gli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo quanto previsto dall’art. 29-ter D. del Lgs. 152/2006;
c) i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati;
d) gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D. Lgs. 152/2006;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica soggetti ad all’autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003 ed alla LR 19/2012;
f) gli impianti di produzione di energia elettrica da cogenerazione soggetti all’autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 20/2007;
g) gli interventi di bonifica di cui agli articoli 242 e ss. D. Lgs. 152/2006;
h) le attività direttamente finalizzate all’erogazione di un servizio pubblico (ad esempio, svolte dai gestori del Servizio idrico integrato, dalle Aziende sanitarie nella gestione di ospedali/laboratori, dai concessionari e/o gestori di infrastrutture stradali o ferroviarie, dai comuni, ecc.).
La ditta deve presentare domanda di AUA anche se la scadenza riguarda solo una delle autorizzazioni ambientali in possesso (tra quelle elencate all’art. 3 comma 1 del DPR 59/2023). La domanda di AUA deve essere completa di tutti i titoli abilitativi in materia ambientale - di cui al sopraccitato comma - necessari all’azienda per svolgere la propria attività.
No, sono esclusi dalla procedura AUA gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura, il cui nulla osta all’allacciamento è di competenza del relativo gestore del servizio idrico integrato.
Tutte le altre tipologie di scarico di acque reflue rientrano nel procedimento di AUA. La competenza al rilascio della relativa autorizzazione è del seguente Soggetto competente:
No. È fatta la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA qualora l’impianto sia soggetto solo ai titoli abilitativi di carattere comunicativo (es. comunicazione in materia di rifiuti in procedura semplificata, acustica, ecc.) o autorizzazione di carattere generale (es. emissioni atmosfera art. 272 Dlgs 152/2006), ferma restando la presentazione dell’istanza per il tramite del SUAP. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è escluso dall’AUA (v. FAQ precedente).
La domanda di modifica NON sostanziale dell’AUA va presentata preferibilmente tramite SUAP. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 D.P.R. 59/2013, è consentito effettuare la comunicazione via PEC anche direttamente all’Autorità competente (Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento).
Si. Purché rimangano invariate le condizioni di esercizio alla base del rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nell’AUA, il nuovo gestore deve presentare, tramite SUAP ovvero all’A utorità competente, istanza di voltura dell’AUA.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21-quater, comma 2, e 21-nonies, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Il termine della sospensione, indicato nell’atto che la dispone, può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i 12 mesi. L’Autorità competente pertanto può concedere una sospensione dell’efficacia dell'AUA per un periodo massimo di 12 mesi, non rinnovabile. Può essere concessa una proroga solo qualora la durata complessiva della sospensione non superi i 12 mesi (ad es. 8 mesi prima sospensione più proroga di altri 4 mesi).
No. La variazione della sola denominazione sociale o della ragione sociale non determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, e la trasformazione di una società (es. da S.R.L. a S.P.A.) non determina l’estinzione della vecchia società e la nascita di una nuova, né la cessazione della sua attività imprenditoriale. La trasformazione non è altro che la continuazione della vecchia società in una nuova veste giuridica. La società resta la stessa, pertanto c’è continuità dei rapporti giuridici e conservazione dei diritti e degli obblighi che fanno capo alla società trasformata. L’univoca identificazione di un soggetto giuridico avviene attraverso l’assegnazione del Codice Fiscale (C.F.): il mantenimento dello stesso garantisce dunque continuità amministrativa.
Nei casi di mera modifica della denominazione sociale o della ragione sociale è sufficiente pertanto comunicare l’avvenuta variazione (dichiarando l’invarianza delle condizioni di esercizio e l’assolvimento dell’imposta di bollo) all’Autorità competente la quale procederà con una presa d’atto della variazione della titolarità dell’AUA.
A titolo di esempio, non esaustivo:
da Mario Rossi S.r.l. (C.F. 0123456789) a Mario Rossi S.p.a. (C.F. 0123456789) => no voltura
da Mario Rossi S.r.l. (C.F. 0123456789) a Mario Rossi e F.lli S.r.l. (C.F. 0123456789) => no voltura
da Mario Rossi S.r.l. (C.F. 0123456789) a Mario Rossi S.p.a. (C.F. 9999999999) => si voltura (vedi FAQ successiva)
Si. La variazione del Codice Fiscale della società determina la modifica del soggetto giuridico. Pertanto nei casi di intervenuta modifica del Codice Fiscale (ad es. a seguito di fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali o parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di ramo di azienda, affitto di ramo o di azienda) deve essere presentata tramite SUAP ovvero all’Autorità competente, istanza di voltura dell'AUA.
A titolo di esempio, non esaustivo:
da Mario Rossi S.r.l. (C.F. 0123456789) a Mario Rossi S.r.l. (C.F. 9999999999) => si voltura
da Mario Rossi S.r.l. (C.F. 0123456789) a Mario Rossi S.p.a. (C.F. 9999999999) => si voltura
No. L’istanza di AUA rientra tra quelle istanze/dichiarazioni/comunicazioni concernenti il campo di applicazione del Dlgs 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”: l’art. 2 comma 4 del medesimo decreto declina le attività ESCLUSE dall’ambito di applicazione del medesimo decreto (4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 – infrastrutture strategiche di interesse nazionale -). Pertanto, gli impianti e le infrastrutture energetiche non sono soggetti ad AUA.
Caso per caso dovranno essere valutate le autorizzazioni pertinenti.
No. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/2013 definisce l’AUA “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3” pertanto è necessario attendere il rilascio del provvedimento da parte del SUAP per iniziare l’attività autorizzata dall'AUA.
No. La RAFVG con l’art. 17 comma 1bis della LR. 11/2015 ha ricompreso in AUA il titolo abilitativo “autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 59/2013”, ossia gli scarichi soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto costituiti da acque reflue.
Di conseguenza, se lo scarico di cui si chiede l’autorizzazione idraulica è costituito da mere acque meteoriche, e non da acque reflue, l’autorizzazione idraulica di tale scarico non rientra in AUA.