valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi

AUA: Autorizzazione Unica Ambientale

FAQ - FAQ

L’art. 1 del DPR 59/2013 stabilisce il campo di applicazione dell’AUA: “ categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del ministero delle attività produttive 18 aprile 2005… nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, pertanto sono soggette ad AUA le piccole medie imprese.

La Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7/11/2013 specifica inoltre che “… un impianto produttivo non soggetto ad AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”.

Pertanto l’AUA si applica alle imprese.

L’AUA NON si applica alle “non” imprese, ossia alle persone fisiche, alle Pubbliche Amministrazioni, ecc…

Le LLGGAUA specificano ulteriormente ulteriori casi di esclusione (cap. I punto 2.):

In generale, non rientrano in AUA tutti i procedimenti autorizzativi per cui il legislatore ha previsto con una normativa ad hoc un procedimento unico.

In particolare, non sono soggetti ad AUA:

a)        i soggetti non riconducibili alle categorie d’i mprese di cui all’art. 1, comma 1, del DPR 59/2013 (ad esempio operanti nel settore produttivo come associazioni, circoli o altro);

b)       gli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo quanto previsto dall’art. 29-ter D. del Lgs. 152/2006;

c)        i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati;

d)        gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti soggetti all’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D. Lgs. 152/2006;

e)        gli impianti di produzione di energia elettrica soggetti ad all’autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003 ed alla LR 19/2012;

f)         gli impianti di produzione di energia elettrica da cogenerazione soggetti all’autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 20/2007;

g)        gli interventi di bonifica di cui agli articoli 242 e ss. D. Lgs. 152/2006;

h)       le attività direttamente finalizzate all’erogazione di un servizio pubblico (ad esempio, svolte dai gestori del Servizio idrico integrato, dalle Aziende sanitarie nella gestione di ospedali/laboratori, dai concessionari e/o gestori di infrastrutture stradali o ferroviarie, dai comuni, ecc.).

La ditta deve presentare domanda di AUA anche se la scadenza riguarda solo una delle autorizzazioni ambientali in possesso (tra quelle elencate all’art. 3 comma 1 del DPR 59/2023). La domanda di AUA deve essere completa di tutti i titoli abilitativi in materia ambientale - di cui al sopraccitato comma - necessari all’azienda per svolgere la propria attività.

No, sono esclusi dalla procedura AUA gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura, il cui nulla osta all’allacciamento è di competenza del relativo gestore del servizio idrico integrato.

Tutte le altre tipologie di scarico di acque reflue rientrano nel procedimento di AUA. La competenza al rilascio della relativa autorizzazione è del seguente Soggetto competente:

  • il Comune, per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche che NON recapitano in fognatura ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e art.22 L.R. 7/2000;
  • il Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
  • la Regione (Servizio gestione risorse idriche, P.O. autorizzazione agli scarichi), per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che NON recapitano in fognatura ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

No. È fatta la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA qualora l’impianto sia soggetto solo ai titoli abilitativi di carattere comunicativo (es. comunicazione in materia di rifiuti in procedura semplificata, acustica, ecc.) o autorizzazione di carattere generale (es. emissioni atmosfera art. 272 Dlgs 152/2006), ferma restando la presentazione dell’istanza per il tramite del SUAP. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è escluso dall’AUA (v. FAQ precedente).

La domanda di modifica NON sostanziale dell’AUA va presentata preferibilmente tramite SUAP. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 D.P.R. 59/2013, è consentito effettuare la comunicazione via PEC anche direttamente all’Autorità competente (Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento).

Si. Purché rimangano invariate le condizioni di esercizio alla base del rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nell’AUA, il nuovo gestore deve presentare, tramite SUAP ovvero all’A utorità competente, istanza di voltura dell’AUA.

ultimo aggiornamento: Wed Nov 22 08:29:44 CET 2023