ATTENZIONE!

Con Delibera di Giunta Regionale n°1542 del 18 ottobre 2024, sono state emanate le linee guida di cui al comma 8 dell’art. 16 della L.R. 16/2009,  che trova la sua piena applicazione.

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Applicabilità

Il parere di compatibilità geologica è vincolante ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16/2009 per i nuovi strumenti urbanistici generali e per le varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.

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Soggetto proponente

L’istanza è presentata dalle Amministrazioni comunali e/o Enti territorialmente competenti.

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Struttura regionale preposta al rilascio del parere geologico

La struttura competente è la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio geologico.

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Modalità di richiesta

In attesa di un applicativo di front-end per la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del parere di compatibilità geologica, l'istanza deve essere presentata tramite PEC.

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Ottenimento del parere geologiche, tempistiche

E' necessario acquisire il parere di compatibilità geologica prima dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici o delle varianti che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali in termini di nuove previsioni. Suddetto parere deve essere richiesto sia per varianti che si configurano di livello comunale che per quelle che coinvolgono il livello regionale della pianificazione ai sensi della L.R. 5/2007.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.

Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.

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Elaborati necessari

I contenuti e gli elaborati dello studio geologico di cui alla L.R. 16/2009 sono declinati nelle linee guida.

Attenzione: il parere sull’invarianza idraulica (L.R. n. 11/2015, art. 19 bis e DPReg 27 marzo 2018 n. 083/Pres) è rilasciato dal Servizio difesa del suolo e deve essere acquisito prima dell’adozione della variante.

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Consegna elaborati

Gli elaborati dello studio geologico di cui alla L.R. 16/2009 devono esser consegnati come disposto nelle linee guida.

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