Geologia

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI)

FAQ - Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) bacini Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione

L’adeguamento del PAI comporta l’aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore comunale rispetto alle limitazioni e vincoli d’uso del territorio imposti a carico di soggetti pubblici e privati, a tutela e protezione degli ambiti territoriali interessati, con lo scopo di perseguire una riduzione delle situazioni di rischio e pericolo.

L’adeguamento consiste nel recepimento sia nelle cartografie, sia nelle norme di attuazione dei PRGC, delle perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità, comprese le aree di attenzione, e delle norme che disciplinano l’utilizzo delle stesse (con trascrizione di tutti gli articoli o, preferibilmente, mediante un rimando dinamico alle norme di attuazione del PAI) apportando, ove necessario, modifiche agli strumenti urbanistici stessi.

No. Si veda al proposito quanto previsto dall’art. 68 del decreto legislativo 152/2006.

Sì, in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alle vigenti prescrizioni di PAI, gli Enti locali interessati dal Piano sono tenuti comunque a rispettare, nel settore urbanistico, le sovraordinate prescrizioni a prescindere dall’effettivo adeguamento dei propri strumenti di pianificazione agli effetti del decreto legislativo 152/2006.

No, come previsto dall’art. 4, comma 5 delle norme di attuazione del PAI le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all’interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

No, nel caso di mero recepimento, ovvero in assenza di modifiche delle destinazioni urbanistiche derivanti dall’adeguamento al PAI, non è necessario richiedere il parere di cui all’art. 10 della L.R. 27/1988 e non è necessario predisporre nessuna asseverazione.

Sì, ma in tal caso non potranno essere utilizzate le procedure semplificate di cui al capo II della L.R. 21/2015 e dovrà essere richiesto il parere di cui all’art. 10 delle L.R. 27/1988.

No, è sufficiente un unico atto in quanto i dettami di pubblicità previsti dalla norma di settore sono già rispettati dall’iter approvativo del PAI da parte dell’Autorità di Bacino territorialmente competente.

Sì, ma in tal caso non potranno essere utilizzate le procedure semplificate di cui al capo II della L.R. 21/2015 e dovrà essere richiesto il parere di cui all’art. 10 delle L.R. 27/1988.

No, non è necessaria una relazione ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del 03.04.2000.

No, non è necessaria una specifica relazione sugli effetti sui beni paesaggistici.

Le perimetrazioni e le norme del PAI in oggetto sono riportate sul sito http://www.alpiorientali.it del Distretto idrografico delle Alpi orientali.

Sì, è sufficiente richiedere i file al Distretto idrografico delle Alpi orientali.

Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata una classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L’attribuzione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all’art. 6 delle norme di attuazione del PAI.

Rappresentano un dato aggiuntivo complementare al PAI e sono costituite da una geometria puntuale che rappresenta la localizzazione di un fenomeno franoso non delimitato all’interno del PAI secondo lo standard nazionale IFFI. A tali punti nel catasto regionale possono essere associati dei perimetri di frana in aree generalmente non antropizzate, privi di classificazione di classe di pericolosità. Se le geometrie puntuali ricadono all'interno di perimetrazioni di aree a pericolosità geologica PAI esse rappresentano il punto identificativo (IFFI) più alto in quota di un determinato fenomeno franoso e non costituiscono aree di attenzione geologica. Alle stesse è stato associato il medesimo codice della pericolosità riportata nel PAI.

Per le zone di attenzione geologica è sufficiente riportare all’interno degli elaborati di variante le geometrie puntuali.

Sì, esistono per la pericolosità idraulica. Sono individuate, nella relazione di Piano del PAI. Si tratta dei corsi d'acqua riportati nelle tabelle 2.8, 2.9 e 2.10, per i quali non sono state individuate e classificate le aree di pericolosità potenzialmente sottese.

Per il territorio del Friuli Venezia Giulia nelle aree sottoposte a pericolo da valanga, siano esse individuate come elementi geometrici areali (valanghe incanalate e di versante) che lineari (scaricamenti lungo colatoi stretti), il livello di pericolosità così come previsto dalla L.R. 34/1988 è molto elevata (P4) fatte salve le aree in cui esistano specifici studi di dettaglio o “ Piani di Zone Esposte a Valanghe” (P.Z.E.V.). In tali aree, identificate con lo Studio di dettaglio, le perimetrazioni delle Carte di localizzazione Probabile di Valanghe (C.L.P.V.) vengono sostituite con quelle derivanti dallo Studio stesso e mantengono le classi di pericolosità/rischio da questo assegnate, così come previsto nella definizione dei criteri applicativi per la determinazione della classe di pericolosità da valanga del PAI.

No, non sono previste modalità obbligatorie di recepimento, perché i diversi piani urbanistici comunali possono avere propri graficismi e la previsione standard di sovrassegni predefiniti potrebbe portare ad un risultato difficilmente leggibile. Si ritiene pertanto possibile l'inserimento di un sovrassegno unico, senza distinzione di classi di pericolosità, che rimandi alle tavole ufficiali dei PAI, che devono essere parte integrante dei PRGC.

ultimo aggiornamento: Fri May 20 08:49:38 CEST 2022