L'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, introdotto dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 – in vigore dal 10 ottobre 2023 -  ha modificato l'articolo 255, comma 1, del Dlgs 152/2006, nei seguenti termini: “Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”

Pertanto, a partire dal 10.10.2023 l’abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti commesso da privati cittadini non è più un illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro), ma è un illecito penale (punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro, aumentata “fino al doppio” nel caso di rifiuti pericolosi).

Conseguentemente, è venuta meno la competenza sanzionatoria della Regione in materia, ad eccezione che per l’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti di prodotti da fumo, tuttora sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 255 D.Lgs. n.152/2006 e del comma 2-bis dell’art. 263 dello stesso decreto.

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