Approvate dalla Giunta indirizzi che autorizzano lo svolgimento
di iniziative extra istituzionali
Trieste, 13 ott - Approvate dalla Giunta le "Linee di
indirizzo regionali in materia di attività esercitabili dal
personale delle professioni sanitarie del comparto sanità" ferma
restando la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio
sanitario regionale di effettuare, nell'ambito delineato, scelte
ulteriori e diverse in relazione alla propria struttura
organizzativa e alle proprie peculiarità. Le linee di indirizzo
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi e attività
extra istituzionali.
L'approvazione della delibera da parte dell'Esecutivo è giunta su
proposta dell'assessore con delega alla Salute, politiche sociali
e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.
Le linee di indirizzo si applicano a tutti gli operatori delle
professioni sanitarie - di cui all'articolo 1 della legge del
primo febbraio 2006 -, appartenenti al personale del comparto
sanità, inquadrato nell'area dei professionisti della salute e
dei funzionari (ex categoria "D") in servizio con rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non si
applicano al personale con rapporto di lavoro parziale, fatto
salvo quello con prestazione lavorativa non superiore al 50%
dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario
di servizio, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità,
sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni
sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di
inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione
all'esercizio: attività di assistenza, di cura, attività
strumentale alla diagnostica, attività di riabilitazione e
prevenzione.
Le attività stesse possono essere svolte in regime di lavoro
autonomo in altre strutture pubbliche, anche del Sistema
sanitario regionale; possono essere svolte con rapporto di lavoro
subordinato o autonomo presso strutture private, anche
accreditate in ambito sanitario e sociosanitario, che abbiano in
essere accordi contrattuali stipulati con l'azienda di
appartenenza; possono essere svolte, ancora, in regime di lavoro
autonomo in favore di singoli utenti.
Il dipendente può essere autorizzato a svolgere unicamente
incarichi e prestazioni che non diano luogo a conflitti
d'interesse, anche potenziali, con l'attività svolta per
l'azienda. Tale valutazione va analizzata caso per caso, tenendo
presente la compatibilità dell'incarico in relazione al dovere di
garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon
andamento e di imparzialità dell'Azienda.
Il dipendente può essere autorizzato a svolgere unicamente
incarichi e prestazioni che non comportino interferenza col
corretto esercizio dell'attività di servizio svolta per l'azienda
ovvero non siano di ostacolo alla programmazione e
all'effettuazione dei turni di lavoro, di pronta disponibilità e
delle prestazioni aggiuntive.
ARC/PT/al
L'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi