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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: DAL 30 GIUGNO AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO.
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Di cosa si tratta
L’articolo 8, commi 47-53, della legge regionale 28 dicembre 2022 n. 22 (Legge di Stabilità 2023), così come modificato dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, dispone che nell’ambito del rafforzamento della rete territoriale e del supporto al sistema sociosanitario fornito dal Terzo Settore la Regione è autorizzata a sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.
A tal fine gli Enti del Terzo Settore (ETS) possono beneficiare di un contributo per sostenere il costo connesso all’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), allestiti per il trasporto delle persone di cui sopra, secondo i criteri e le modalità stabilite con il Regolamento emanato con D.P.Reg n. 66/Pres. del 05/06/2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19/06/2024.
I beneficiari
Possono beneficiare dei presenti contributi gli ETS individuati all’articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), già iscritti alla data di presentazione della domanda nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), con sede legale o unità operativa sul territorio regionale e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.
Oggetto del contributo e spese ammissibili
Sono oggetto di contributo,
alternativamente:
a) i costi per l’acquisto di autoveicoli di
categoria M1, così come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle
persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane;
b) i costi per l’acquisto di autoveicoli di
categoria M2, così come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con
limitata autosufficienza o anziane.
Le spese ammissibili sono relative a:
a) autoveicoli M1 o M2
acquistati e allestiti nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno precedente a quello
di presentazione della domanda e la data di presentazione della stessa (art. 6, c. 1,
lettera a) del Regolamento);
b) autoveicoli M1 o M2 il cui
acquisto e allestimento avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno precedente
a quello di presentazione della domanda e 210 giorni decorrenti dalla data di presentazione della
stessa. In ogni caso, alla data di presentazione della domanda,
il richiedente deve essere in possesso di idonea documentazione negoziale e di fattura
quietanzata di pagamento dell’acconto per l’acquisto. Nel presente caso
è possibile richiedere un anticipo del contributo, fino ad un
massimo di 20.000 euro (art. 6, c. 1, lettera b) del Regolamento);
c) autoveicoli M1 o M2
acquistati e allestiti mediante leasing finanziario con pagamento della rata
finale di riscatto, purché
tale rata sia corrisposta nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda e la data di presentazione della stessa. Sono
ammesse a contributo sia la rata finale di riscatto che le quote di capitale dei canoni corrisposti
(art. 6, c. 1, lettera c) del Regolamento).
Gli autoveicoli devono avere i seguenti requisiti:
a)
emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed
europea vigente al momento dell'acquisto;
b) classe
Euro 6 o superiore;
c) essere
immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della
domanda;
d)
carta di circolazione che attesti l’allestimento per il trasporto di persone con
disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.
Non sono ammissibili: l’IVA qualora non costituisca un costo e, in generale, ogni tributo; garanzie e assicurazioni; interessi, spese d’incasso dei pagamenti e ogni altro onere finanziario e accessorio; spese sostenute per il solo allestimento dell’autoveicolo oggetto di richiesta di contributo; forme di leasing diverse da quello finanziario con pagamento della rata finale di riscatto; spese sostenute tramite conto corrente intestato a soggetto diverso dall’ETS richiedente il contributo e, in generale, sostenute con modalità non tracciabili; giustificativi di spesa intestati a soggetti diversi dall’ETS richiedente.
Qualora destinati ad imprese sociali ovvero destinati ad attività aventi natura economica, i
contributi sono concessi secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della
Commissione del 13 dicembre 2023, «de minimis» generale.
Limiti, modalità di concessione ed erogazione dei contributi
Il contributo concedibile è pari all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di euro 50.000,00 per domanda e comunque nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione. In ogni caso fa fede l’importo richiesto dal soggetto istante nell’apposita sezione contenuta nella domanda di contributo.
I contributi sono concessi entro 120 giorni dal ricevimento della domanda dal Servizio competente, secondo la procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. Le domande vengono esaminate per ordine cronologico di presentazione.
Nel caso di contributi per autoveicoli di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) la
liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione, contestualmente alla concessione.
Nel caso di contributi per autoveicoli di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) la
liquidazione dell’anticipo, se richiesto, è contestuale alla concessione, mentre il saldo del
contributo è liquidato a seguito della presentazione dei documenti previsti (copia della fattura
del pagamento del saldo e copia della carta di circolazione).
Regolamento
I criteri e le modalità di attuazione della presente linea contributiva sono contenute nel
Regolamento emanato con D.P.Reg n. 66/Pres. del 05/06/2024, a cui si rimanda per una attenta
lettura.
Il Regolamento è disponibile nella sezione a destra denominata “normativa”.
Come presentare domanda
Per l’anno 2024, e fino all’avvenuta implementazione dell’applicativo "Istanze On Line - IOL", le istanze di contributo sono trasmesse mediante PEC intestata all’ente richiedente all’i ndirizzo PEC salute@certregione.fvg.it, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di ETS.
La modulistica è disponibile nella sezione a destra denominata “modulistica”.