Regolamento per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dal Punto unico regionale Friuli Venezia Giulia.

L’art. 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 30.11.2022 prevede che le Regioni istituiscano i Punti Unici regionali (di seguito P.U.R.) e assegnino agli stessi le relative competenze.
Con DGR n. 101 del 26.01.2023 è stato recepito l’Accordo sopra richiamato ed è stata disposta l’istituzione del P.U.R. presso la Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità della Regione.
Con Decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 9910 del 10.03.2023 è stato costituito il P.U.R. presso la medesima Direzione centrale, e ne è stata definita la composizione.

I P.U.R. operano d’intesa e in costante raccordo con i Dipartimenti di Salute Mentale e con le Aziende sanitarie, cui compete l’erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando specifiche attività in relazione alla Magistratura e all’Amministrazione Penitenziaria, compresa l’indicazione delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza del proprio territorio (di seguito R.E.M.S.) cui assegnare le persone destinatarie di misure di sicurezza detentive e la gestione della lista di attesa R.E.M.S. regionale, nell’ambito della generale e prioritaria ricerca e facilitazione di soluzioni assistenziali in contesti non detentivi.

Le R.E.M.S. sono strutture residenziali sociosanitarie territoriali destinate ad accogliere prioritariamente le persone cui è stata comminata la misura di sicurezza in via definitiva, ferma restando la necessità, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 4, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), di assicurare accoglienza anche ai destinatari di misura di sicurezza provvisoria.
Le R.E.M.S. sono destinate alle persone con misura di sicurezza detentiva disposta dall’A utorità Giudiziaria nel rispetto del principio di gradualità, di cui al predetto articolo 3-ter, comma 4, D.L. n. 211/2011.
La L.R. 13/2023 (art. 8, commi 52 e 52 bis) prevede che la Regione definisca, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali da parte della Direzione centrale nell'ambito delle attività svolte dal P.U.R.

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