Procedura sanitaria per l'esportazione di prodotti di origine animale.

L’area di specializzazione agroalimentare rappresenta uno dei segmenti più significativi dell'economia regionale sia per le sue dimensioni che per il suo valore strategico nel collegare tra loro più settori produttivi, ivi compreso il turismo. Il comparto presenta una significativa articolazione interna in gruppi dalle dimensioni e caratteristiche molto diverse, tra cui: la produzione di prodotti da forno e farinacei, produzione di altri prodotti alimentari, lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne, la filiera lattiero-casearia, produzione di vini da uve, distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici e produzione di birra.

Le realtà di eccellenza, in particolar modo il settore dei prosciutti crudi e cotti, i formaggi e la filiera dei prodotti della pesca, operanti in regione hanno consolidato quote di mercato comunitarie ed estero ( in particolare conquistando notevole interesse in USA) importanti, anche con l’attenzione costante alla ricerca e innovazione.

Per poter esportare, i produttori della Regione FVG devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso dei certificati sanitari che accompagnano le merci. Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO).

In questo contesto diventa essenziale il controllo Ufficiale sui prodotti alimentari di origine animale, ai sensi dei Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004, che compete, in via predominante, ai Servizi veterinari della Aziende Sanitarie della Regione FVG.

In particolare all’Autorità sanitaria compete la verifica delle procedure di autocontrollo attuate dai produttori e l’adozione dei provvedimenti nei casi di procedure inadeguate.

Il requisito generale per l’esportazione di prodotti alimentari è dunque la conformità alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti vigenti nel Paese esportatore; il rispetto dei Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 per i Paesi comunitari e quindi per l’Italia è il requisito di base per poter esportare.

Garantendo la sicurezza dei prodotti esportati si creano le condizioni di reciprocità con i Paesi terzi ai quali devono essere richieste le stesse garanzie di sicurezza per i prodotti che vengono importati in Italia.

Per il comparto agro-alimentare della Regione, l’esportazione di prodotti di origine animale rappresenta un’importante opportunità commerciale.

L’elevato numero di paesi, le diverse misure di garanzia sanitaria richieste, i diversi livelli di equivalenza sanitaria e numerose altre variabili rendono piuttosto complesso l' iter di esportazione .

L’esigenza di unificare, semplificare e soprattutto di fornire una lista delle operazioni da svolgere e delle accortezze da avere nel momento in cui si decida di intraprendere tale iter, è fortemente sentita dalle aziende.

Questa è stata la genesi che ha portato all’approvazione della delibera della Giunta regionale n. 151 del 30 gennaio 2015 “Igiene degli alimenti e applicazione dei principi del sistema HACCP: indicazioni regionali”, dove per il settore delle esportazione è stato redatta una specifica procedura per la preparazione della documentazione necessaria all’esportazione di prodotti a base di carne suina

Laddove non sia disponibile un modello di certificato e non vi siano liste stabilite sulla base di accordi, nelle more di un eventuale avvio di trattative per il raggiungimento di un accordo, che deve essere richiesto all’Ufficio dei Rapporti internazionali e sulla base di un interesse generale del nostro Paese, le aziende possono procedere ad acquisire le informazioni relative ai requisiti sanitari richiesti dalle Autorità del Paese terzo, attraverso i loro interlocutori commerciali per sottoporli alla verifica della ASL, ai fini di una emissione di certificazione qualora i requisiti possano essere sottoscritti.
 

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