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La Regione realizza appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici
aventi sede nel territorio regionale.
Gli accordi di cui sopra prevedono l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti
scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.
La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi proposti
dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato
etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative
all'uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente
svolta dai comitati di cui all'articolo 2, è istituito, presso la direzione centrale competente in
materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione
della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di
funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione. Nel Comitato è
garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione
animale.
Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente
sui risultati dell'attività svolta.