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Il Regolamento (CE) 1069/2009 regola la raccolta, il trasporto, il deposito, la manipolazione, la trasformazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica e della salute degli animali.
Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:
• gli stabilimenti di incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Decreto
Legislativo 11 maggio 2005 n.133 attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento
rifiuti;
• discariche autorizzate conformemente al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
• gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state
riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare, che
tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Qualora, nei suddetti
stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre
attività sui sottoprodotti, come ad esempio l’incenerimento, tali attività devono essere
riconosciute o registrate;
• impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano
stallatico, così come definito al punto 20) dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1069/2009,
prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano
stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale, secondo modalità stabilite
dalle Regioni e Province autonome;
• impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora
introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all’articolo 10
lettera p) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto
del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal
latte, sottoprodotti derivati da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro,
prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di
cui all’art. 10, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 trasformati conformemente all’a
rticolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004, secondo modalità stabilite
dalle Regioni e Province autonome;
• impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui
introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione
del latte proveniente dal medesimo impianto.
Sono inoltre escluse dall’obbligo della registrazione:
• le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell’art. 23 del Regolamento (CE) n.
1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati
in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come
i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture
veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le
succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.
• le attività di immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti
organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg.
Gli operatori del settore dei sottoprodotti non possono operare senza registrazione o riconoscimento.
Riconoscimento
L’elenco della tipologia degli impianti ed attività soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 è riportato nella tabella sottostante.
Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
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Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva
2000/76/CE
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Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
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Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
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Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
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Compostaggio e biogas
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Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito), mediante
operazione di:
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Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
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Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
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Aggiornamento/revoca del riconoscimento
È necessario avviare la procedura di aggiornamento/revoca del riconoscimento in caso di
modifica:
- della ragione sociale
- del legale rappresentante
- della sede legale
- della tipologia di attività soggetta a riconoscimento
- strutturale o impiantistica rilevante
- cessata attività.
Registrazione
L’elenco della tipologia degli impianti ed attività soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 è riportato nella tabella sottostante.
Trasporto
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Oleochimico
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Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall’alimentazione degli
animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali:
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Uso di sottoprodotti per l’alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art.
18)
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Centri di raccolta, definiti all’Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
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Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari
(art. 33) (ex impianti tecnici)
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Immissione in commercio (intermediari)
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Aggiornamento(revoca della registrazione
È necessario avviare la procedura di aggiornamento/revoca della registrazione in caso di
modifica:
- della ragione sociale
- del legale rappresentante
- della sede legale
- della tipologia di attività soggetta a registrazione
- cessata attività.
Procedura di riconoscimento e registrazione
La procedura è regolata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.
Per ottenere un riconoscimento o una registrazione l’operatore invia la domanda o la SCIA al
SUAP del comune in cui insiste lo stabilimento (sede produttiva).
La maggior parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia si appoggia al portale
regionale.
La sezione del portale SUAP dedicata ai SOTTOPRODOTTI è reperibile al seguente link:
Solo per il rilascio del riconoscimento è previsto che il Servizio Veterinario dell’Azienda
Sanitaria competente per territorio effettui un sopralluogo per la verifica dei requisiti
igienico-sanitari previsti dal Reg. (CE) 1069/2009.
Verrà concesso un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo
stabilimento soddisfa almeno tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature.
Il riconoscimento definitivo potrà essere concesso soltanto qualora da una nuova visita in
loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo
stabilimento soddisfa anche gli altri requisiti gestionali.
Oneri istruttori
Sono dovuti in caso di nuovo riconoscimento o nuova registrazione e relativi aggiornamenti.
Non sono dovuti in caso di:
• sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
• variazione della toponomastica;
• variazione di rappresentate legale di società di capitali.
Tariffe:
• nuova registrazione o suo aggiornamento:
20,00 euro a prestazione
• nuovo riconoscimento:
300,00 euro (inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei
sopralluoghi)
• aggiornamento del riconoscimento con sopralluogo:
100,00 euro (inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei
sopralluoghi)
• aggiornamento del riconoscimento senza sopralluogo (es. variazione della ragione sociale):
50,00 euro.
Modalità di pagamento:
versamento dell’importo all’Azienda Sanitaria competente sullo stabilimento da
riconoscer/registrare, con le modalità dalla stessa prevista.
Causale:
registrazione/riconoscimento stabilimento reg. CE 1069/2009. Domanda SUAP n. ___________