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Contributi in attuazione dell'art. 10 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16.
Indice dei contenuti
Beneficiari
- Enti pubblici
- Enti del terzo settore
- Soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo
Interventi e spese ammissibili
Poiché la sovvenzione riguarda le spese correnti, sono escluse le spese per l’acquisto di beni durevoli, quali a titolo esemplificativo: acquisto di automezzi, acquisto di immobili e interventi sugli stessi, attrezzature, arredi, ecc.
Entità del contributo
I contributi sono calcolati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili e dei servizi offerti di seguito indicati ai punti 2) e 3). Il fondo viene ripartito tra tutti i beneficiari ammessi secondo i seguenti criteri:
1) una quota fissa in proporzione alla spesa preventivata;
2) un’ulteriore quota aggiuntiva pari al 5% del preventivo nel caso in cui sia prevista la flessibilità dei percorsi;
3) un’ulteriore quota aggiuntiva pari al 10% del preventivo nel caso in cui il trasporto sia svolto con la presenza di personale di assistenza.
Domanda di contributo
La domanda, completa di marca da bollo (salvo eventuali esenzioni da indicare a cura del richiedente), va compilata utilizzando apposito modello presente nella pagina deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, a pena di inammissibilità.
Informazioni presenti nella domanda:
- il programma dei trasporti, recante l'indicazione dell'itinerario, gli orari, le destinazioni, la tipologia dei mezzi utilizzati, ecc.;
- preventivo di spesa dettagliato, relativo all'anno in cui si presenta la domanda di contributo, recante gli importi distinti per ciascuna voce (spese mezzi e trasporto, spese personale, spese amministrative e di gestione).
Qualora il personale o il mezzo di trasporto siano a disposizione anche per servizi diversi dal trasporto collettivo per persone disabili, ovvero il servizio di trasporto non sia dedicato in via esclusiva alle persone disabili, le spese andranno riproporzionate e il preventivo la quota parte da attribuire al servizio oggetto di contribuzione e per la quale si chiede la sovvenzione, unitamente ad una breve descrizione nel campo note.
Alla domanda vanno allegati:
1) modello 130, recante i dati bancari;
2) copia in corso di validità di un documento d'identità del sottoscrittore (per le domande e i documenti allegati non sottoscritti digitalmente). In caso di delega o procura, vanno allegati anche la copia della delega/procura e di un documento d'identità del soggetto autorizzato a rappresentare il richiedente.
La domanda così completa va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità
Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria
Via Cassa di Risparmio, 10 TRIESTE 34121
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: salute@certregione.fvg.it. In tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata e poi scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In tale ipotesi l'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo, qualora dovuto, deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa.
Termine di concessione e conclusione del procedimento
Il contributo viene concesso ed erogato con Decreto del Direttore competente, nei limiti delle risorse disponibili, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni dei termini ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
L’erogazione viene disposta ogni anno, in via anticipata fino all’ammontare del finanziamento concesso.
Rendicontazione e controlli a campione
I beneficiari sono tenuti a presentare i rendiconti ai sensi degli artt. 42, o 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di concessione, utilizzando la modulistica presente nella pagina.
Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, vanno presentate entro il termine previsto per la rendicontazione e sono valutate dall’ufficio competente, che provvede a disporre, in caso di accoglimento, la proroga dei termini.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con D.PReg. n. 0350/Pres. del 25 settembre 2001 sono previsti controlli contabili a campione in misura non inferiore al 20% degli elenchi analitici trasmessi a rendiconto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, . 7.
Relativamente alla rendicontazione semplificata di cui all’art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l’Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.