contenuti
In applicazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 attualmente sono previsti contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle seguenti associazioni beneficiarie:
a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;
g) Unione Italiana Ciechi;
h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali;
l) Associazione Italiana Tutela Salute Mentale.
Termini per la presentazione delle domande
31 gennaio di ogni anno
Contributi
L’entità dei contributi è determinata a seguito dell’attribuzione a ciascuna associazioni di un punteggio calcolato sulla base dei parametri contenuti nell’articolo 4 del Regolamento di attuazione.
I contributi non possono comunque superare l’80% della spesa preventivata e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.