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Con D.P.Reg. n. 215 del 22 dicembre 2023 è stato emanato il “Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza”.
Il Regolamento stabilisce:
a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all’articolo 14 della legge regionale 12/2021;
b) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle strutture antiviolenza nell'elenco regionale di cui all’articolo 19 della legge regionale 12/2021, nonché le regole di tenuta e di aggiornamento dello stesso.
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica alle seguenti tipologie di strutture antiviolenza:
a) centro antiviolenza
b) casa rifugio
c) casa di semiautonomia
d) centro per autori di violenza
Requisiti
REQUISITI SOGGETTIVI
Il titolare dell’autorizzazione (persona fisica) deve essere in possesso di requisiti di onorabilità previsti dal regolamento (assenza di condanne per particolari reati).
REQUISITI OGGETTIVI
Per l’autorizzazione, le strutture, a seconda della tipologia, devono essere in possesso di requisiti strutturali, organizzativi e gestionali e di personale previsti nell’Allegato A) del Regolamento.
Per l’accreditamento, le strutture, a seconda della tipologia, devono essere in possesso di requisiti previsti nell’Allegato C) del Regolamento.
Adempimenti
La presentazione delle domande di autorizzazione e accreditamento avviene per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) accedendo dal link SUAP.
Procedure
Le domande di autorizzazione e di accreditamento vengono istruite dal Comune presso il quale ha sede la struttura, con il supporto dei Servizi Sociali dei Comuni .
Gli enti competenti procedono alla verifica del possesso dei requisiti previsti ed entro 90
giorni dalla presentazione della domanda, salvo non sia necessario apportare adeguamenti alla
struttura, il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione e accreditamento.
Le strutture autorizzate e accreditate sono iscritte d'ufficio nell’elenco regionale.
Fase di prima applicazione
Tutte le strutture già autorizzate al funzionamento devono presentare domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2024.
Una volta acquisita l'autorizzazione, le strutture interessate possono essere accreditate. L'accreditamento è necessario per poter stipulare contratti con la Pubblica amministrazione.
I soggetti gestori dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case di semiautonomia e dei Centri per autori di violenza presentano la domanda di finanziamento di cui all’articolo 20, comma 3, entro il 30 aprile 2024.