Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Lo Stato con il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2023 ha definito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2023. La Regione, con DGR n. 391 del 15 marzo 2024, ha approvato le linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, autorizzando la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a porre in essere gli adempimenti previsti al fine di ottenere le risorse previste per l’anno 2023, che per la Regione FVG ammontano a euro 603.895,00. Le modalità di riparto delle risorse sono disciplinate dal “ Regolamento per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, approvato con decreto del Presidente della regione n. 089/Pres. del 10 luglio 2024, pubblicato sul BUR n. 30 del 24 luglio 2024.

 

 Il contributo

 Si tratta di un contributo di 300 euro mensili per un massimo di 12 mesi per finanziare progetti personalizzati dedicati ai caregiver familiari come definiti dal decreto ministeriale: si intende per caregiver familiare, in conformità all’articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Ritorna all'indice

 I destinatari

I destinatari degli interventi economici sono i caregiver familiari, residenti in Friuli Venezia Giulia, che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in Friuli Venezia Giulia.

Ritorna all'indice

A chi rivolgersi

Gli interessati possono rivolgersi al Servizio sociale dei Comuni ovvero, laddove esistenti, ai punti unici di accesso.

La metodologia prevede una modalità di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l’e laborazione del progetto personalizzato nel quale sia riconosciuto e definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.

Ritorna all'indice

Priorità

 Il decreto ministeriale e il regolamento attuativo n. 089/2024 prevedono di dare priorità alle seguenti categorie di caregiver familiare:


- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 relativo al Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto medesimo;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.


Non sono considerati in ogni caso prioritari i casi destinatari del Fondo per l’autonomia possibile.

Ritorna all'indice

Individuazione dei beneficiari

 -            Entro trenta giorni dall’effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione, gli ATS emanano apposito bando nel quale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, con la relativa documentazione.

-            Le domande devono pervenire agli ATS entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo.
-            Entro sessanta giorni dalla scadenza del bando gli ATS approvano e pubblicano la graduatoria, ottenuta secondo le modalità della procedura valutativa a graduatoria, di cui all’art. 36 della LR 7/2000, applicando i criteri ed i punteggi stabiliti dall’art. 6 comma 4 del regolamento.
-            Entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria gli ATS provvedono a comunicare formalmente la concessione del contributo, nel limite delle risorse disponibili, ai beneficiari classificatisi in posizione utile.
-            La graduatoria rimane in vigore per 180 giorni dalla data della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

Ritorna all'indice

 Esaurimento delle risorse

Si precisa che una volta esaurite le risorse, gli ATS ne danno comunicazione tramite i propri siti istituzionali e il procedimento si chiude fino alla successiva assegnazione di risorse; non è pertanto prevista la predisposizione di liste d’attesa.

Ritorna all'indice

 Scadenza dei termini

 Alla scadenza del termine di validità della graduatoria, il procedimento si chiude fino alla successiva assegnazione da parte dello Stato. Non sono pertanto previsti ulteriori accessi né predisposizione di liste d’attesa.

Ritorna all'indice

 Vincolo di ammissibilità

 Ai sensi dell’art. 5, comma 7 del regolamento, NON possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti, né soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, nel caso in cui il servizio competente riconosca, nel corso di un progetto personalizzato con contributo già disposto, la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il caregiver subentrante, individuato dal servizio come nuovo caregiver principale, può accedere al contributo, limitatamente per la quota di contributo ancora dovuta.

Ritorna all'indice

 Soglia di ammissibilità

In tutti i casi la soglia di ammissibilità al beneficio è un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del c aregiverdestinatario del contributopari a 30.000,00 euro.

  

Per maggiori dettagli si rinvia al regolamento.
 

Ritorna all'indice

.