Contributi al genitore affidatario del figlio minore nei casi in cui il genitore obbligato non versi le somme destinate al suo mantenimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità giudiziaria.

COS’ E’

E’ un intervento a sostegno del GENITORE AFFIDATARIO DEL FIGLIO MINORE nei casi in cui il genitore obbligato non versi le somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

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A CHI E’ RIVOLTO

Al genitore residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le SOMME DESTINATE AL LORO MANTENIMENTO che sia in possesso di un ISEE (di tipo ordinario) non superiore a EURO 22.432,67.

Il genitore affidatario, per poter accedere al contributo, deve dimostrare, attraverso l’esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, la sua totale impossibilità di provvedere al figlio per mancanza di risorse , oppure perché non è più reperibile, e inoltre presentare querela per omesso versamento.

 

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A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA

La domanda va presentata all’Ente gestore del SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI territorialmente competente utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio sociale stesso.

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A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Ad un importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, fino a un massimo di EURO 300 mensili per figlio minore. La prestazione viene concessa per un periodo di UN ANNO RINNOVABILE fino al raggiungimento della maggiore età del minore, qualora permangano i requisiti previsti dalla normativa.

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