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Cos'è
L’amministratore di sostegno è una figura prevista dalla legge 9 gennaio 2004, n.6 per tutelare le persone che, per problemi fisici o psichici, si trovano nell'impossibilità (anche parziale o temporanea), di provvedere ai propri interessi.
L’Amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare che nel provvedimento di nomina stabilisce anche le attività che lo stesso può svolgere in nome e per conto del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, che riguardano non solo l’aspetto patrimoniale ma anche quello di cura della persona, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e la durata dell’amministrazione.
A chi rivolgersi per maggiori informazioni sull’amministrazione di sostegno
In tutto il territorio regionale, come previsto dall’art. 3 della LR 19/2010, sono presenti "Sportelli promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno", gestiti dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, che forniscono informazioni sull’amministrazione di sostegno e assistenza per la predisposizione della domanda di nomina (ricorso) di amministratore di sostegno e per tutti i successivi adempimenti, svolgendo anche un ruolo di tramite tra il cittadino e il Tribunale competente a emanare gli atti, nonché consulenza agli amministratori di sostegno. Gli sportelli organizzano inoltre eventi per far conoscere l’istituto dell’amministrazione di sostegno e corsi di formazione rivolti sia a coloro che si rendono disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno, che agli amministratori di sostegno e agli operatori dei servizi.
Interventi regionali per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno
Al fine di promuovere la conoscenza dell’istituto e di incentivarne il ricorso sul proprio territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" e il relativo Regolamento di attuazione (D.P.Reg. n.190 del 2 agosto 2011).
Indice dei contenuti
- Finanziamenti destinati agli amministratori di sostegno
- Finanziamenti destinati agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni
- Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno
Finanziamenti destinati agli amministratori di sostegno
Gli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio regionale possono chiedere agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni il rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari (disciplinato dalla lett. e) del c. 1, dell’art. 2, della LR 19/2010).
Destinatari: amministratori di sostegno che assistono persone residenti in regione.
Oggetto dell’intervento:
- premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall’attività di amministratore di sostegno;
- quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita a estensioni alla copertura dei rischi derivanti dall’attività di amministratore di sostegno.
Entità dell’intervento: il rimborso è pari al premio o alla quota parte del premio rimasto a carico di ciascun amministratore fino ad un massimo di 100 euro annui per ciascun amministrato. L'importo massimo concedibile a ciascun amministratore non può superare i 500 euro annui.
Domande: la domanda di rimborso va presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno all’ Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni in cui risiede l’amministrato o, in presenza di più amministrati facenti capo a diversi Enti gestori, a uno degli Enti gestori a scelta dell’amministratore, con riferimento alle spese sostenute nell’anno solare precedente, utilizzando l’apposito modello.
In caso di polizze stipulate in forma cumulativa la domanda può essere presentata dal soggetto giuridico contraente la polizza.
Le domande vengono liquidate in base all’ordine cronologico di presentazione. In caso di insufficienza di fondi le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.
EQUA INDENNITÀ
Gli amministratori di sostegno di persone residenti in regione possono chiedere agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni l'intervento economico sull'equa indennità qualora il Giudice Tutelare rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato, disciplinato dall'articolo 2 bis della LR 19/2010, come introdotto dal comma 28 dell'articolo 8 della LR 24/2019.
Destinatari: amministratori di sostegno di persone residenti sul territorio regionale.
Oggetto dell'intervento: equa indennità riconosciuta dal Giudice Tutelare ai sensi dell'articolo 379 del Codice Civile nel caso in cui il Giudice rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.
Entità dell'intervento: l'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal Giudice Tutelare, fino a un massimo di 800,00 euro per ciascun amministrato. Se il provvedimento del Giudice non stabilisce l'importo, è pari a 600,00 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può richiedere l'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati. In caso di insufficienza dei fondi gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti e possono essere integrati nel corso dell'anno a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.
Domande: la domanda va presentata entro il 28 febbraio di ogni anno all' Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni in cui risiede l'amministrato con riferimento a provvedimenti di assegnazione dell'equa indennità emessi nell'anno precedente.
Finanziamenti destinati agli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e d) e dell’articolo 3, comma 1 della LR 19/2010 e secondo le disposizioni di cui ai Capi II e VI del Regolamento, la Regione finanzia i Servizi sociali dei Comuni per:
a) la realizzazione di interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuoverne la figura;
b) l’istituzione e la gestione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno.
Il termine per la presentazione delle domande da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni interessati è il 1° marzo di ogni anno.
Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
Il Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia è disciplinato dall’art. 5 della LR 19/2010 e dal capo V del Regolamento e istituito con decreto n. 921/SOC dd. 18 ottobre 2011.
ISCRIZIONE
Possono iscriversi al Registro le associazioni, le cooperative sociali, gli altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica in possesso dei requisiti indicati all’articolo 20 del Regolamento.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata alla Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità a mezzo PEC all’indirizzo salute@certregione.fvg.it corredata dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto oppure dell'accordo tra gli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
c) relazione dettagliata sull'attività dell’organizzazione con allegata copia di eventuali accordi sottoscritti con enti e istituzioni finalizzati alla promozione della figura dell’amministratore di sostegno;
d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.
Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno
L' Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno è disciplinato dall’art. 4 della LR 19/2010 e dal capo IV del Regolamento.
E’ istituito e tenuto dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e contiene i nominativi delle persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, corredati da altre informazioni utili, da mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente alla nomina.
ISCRIZIONE
Per iscriversi nell’elenco non bisogna incorrere nei casi di incapacità all’assunzione dell’incarico previsti dall’articolo 350 del codice civile e si devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) essere residenti in regione;
b) non avere riportato condanne penali.
La domanda va presentata all’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito di residenza e va completata con:
a) un curriculum vitae con indicazione di almeno le seguenti informazioni:
1) dati anagrafici e di residenza;
2) titolo di studio;
3) professione;
4) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all’incarico di amministratore di sostegno;
5) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall’amministratore di sostegno;
b) una dichiarazione d’intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.
La Regione istituisce a fini statistici e conoscitivi l’Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno raccogliendo annualmente i nominativi degli iscritti negli Elenchi tenuti dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.