Presso il Servizio affari giuridici e legislativi della direzione e politiche per il terzo settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Nell'Albo sono iscritte le cooperative sociali e i loro consorzi che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia.
 

Iscrizione

L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:

a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e al capo IV della legge regionale 20/2006;

b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;

c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;

d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Per l'iscrizione è prevista la presentazione, tramite posta elettronica certificata, presso il Servizio politiche per il terzo settore, della domanda corredata dalla necessaria documentazione.
L'iscrizione viene disposta con decreto del responsabile del procedimento. Se la domanda viene respinta, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego dell’iscrizione.

Il modello di domanda di iscrizione è disponibile nella pagina "modulistica".
 

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Certificazione di iscrizione

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’ente cooperativo può produrre dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione al Registro regionale delle cooperative ed all’Albo regionale delle cooperative sociali, utilizzando il modello disponibile nella pagina "modulistica".
 

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Comunicazione semestrale e verifiche

A partire dal primo semestre 2022 per effetto dell’abrogazione dell’art. 5 della legge regionale 20/2006 le cooperative ed i consorzi cooperativi non dovranno più comunicare a questo Servizio le informazioni riguardanti la compagine sociale ovvero il numero di persone svantaggiate impiegate nell’esercizio dell’attività d’impresa.

La verifica del rispetto dei requisiti permane comunque attraverso l’attività di revisione nelle forme definite dall’art. 3 della legge 381/1991 (ispezioni ordinarie) e dall’art. 15 della legge regionale 27/2007 (revisione ordinaria e straordinaria.

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Cancellazione

La cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali è determinata dal verificarsi delle seguenti ipotesi:

- la percentuale dei lavoratori persone svantaggiate è inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
- il numero dei soci volontari è superiore alla metà del numero complessivo dei soci;
- le cooperative sociali aderenti al consorzio risultano in misura inferiore al settanta per cento della base sociale.

La cancellazione è inoltre disposta nei seguenti casi:

- cancellazione dal Registro regionale delle cooperative;
- scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario ovvero provvedimento della Giunta Regionale;
- mutamento dello scopo sociale riguardante il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
- in caso di trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale.

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Regime della pubblicità
 

Le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo sono pubblicate nelle "ultime notizie" della Cooperazione sociale.
 

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