Il 29 ottobre 2008 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 44 la deliberazione della Giunta regionale n. 1992/2008 di approvazione dell’atto d'indirizzo concernente i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la tempistica per l'adeguamento all'obbligo di redazione annuale dello stesso da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 20/2006.
Con tale atto d’indirizzo è stata data attuazione a una delle disposizioni più innovative contenute nella legge regionale 20/2006, ossia l’introduzione della redazione del bilancio sociale quale condizione per l’accesso agli incentivi previsti dalla legge regionale 20/2006 e all'accreditamento per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006.
Nel rispetto delle linee guida adottate a livello nazionale sulla base del decreto legislativo 155/2006, l’atto di indirizzo regionale prevede una serie di integrazioni ed adattamenti volti a rendere il bilancio sociale uno strumento funzionale al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo del ruolo della cooperazione sociale quale forma di autogestione socialmente responsabile e partecipazione diretta e solidale dei cittadini nell’ambito dei processi socio-economici, intesa, in particolare, a promuovere l’emancipazione ed il sostegno delle fasce deboli della popolazione.
Per quanto riguarda la tempistica, la redazione del bilancio sociale, ai fini sopra specificati, è obbligatoria con riferimento agli esercizi chiusi dopo la data del 1° gennaio 2010.
Il predetto termine decorre dal 1° gennaio 2011 per le cooperative che al 31 dicembre 2008 rientrano nella categoria di microimpresa.
 

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