Di cosa si tratta

Questi contributi, disciplinati dall' articolo 31 del Regolamento (a disposizione nel menu a destra), hanno lo scopo di sostenere la realizzazione di progetti non aventi natura di attività economica, finalizzati alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell’occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell’uso delle convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.

Sono compresi progetti per la creazione di reti informatiche, l’individuazione di fabbisogni formativi del settore e la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

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Beneficiari

 Possono beneficiare dei contributi:
- le cooperative sociali che svolgono attività socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione a) dell’Albo regionale;
- le cooperative sociali che svolgono altre attività economiche diverse da quelle socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale;
- i consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell’Albo regionale;
- le associazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

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Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti, a esclusione delle spese sostenute per lo svolgimento delle ordinarie attività di impresa o per attività che abbiano natura economica o che rientrino nell’ambito di servizi socio–assistenziali ed educativi.

Le spese, a pena d’inammissibilità, possono essere sostenute dal giorno successivo quello di presentazione della domanda.

In deroga, per il solo anno 2024 e in regime di aiuti de minimis, sono ammissibili anche le spese già sostenute dal 1° gennaio 2024 (articolo 8, comma 117, della L.R. 10/2023).

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Regimi di aiuto applicabili e intensità dei contributi

Qualora i contributi richiesti costituiscano aiuto di Stato, sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, regimi di aiuti de minimis rispettivamente generale e nel settore agricolo.

Sono concessi contributi pari al 50% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 80.000).

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

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Presentazione delle domande e concessione dei contributi

I progetti possono essere avviati dal giorno successivo la presentazione della domanda ed entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda medesima e avere una durata non superiore ai 12 mesi.

In deroga, per il solo anno 2024 e in regime di aiuti de minimis, le iniziative al momento della domanda possono anche essere già state avviate dal 1° gennaio 2024.

Per l’annualità 2024 i termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con decreto del Direttore centrale che verrà pubblicato sulla pagina principale dedicata ai contributi a favore della cooperazione sociale (“ll sistema di incentivazione”: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA100/.

Le domande devono essere presentate  esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine). La domanda deve essere redatta seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione "modulistica" (disponibile qui a destra), allegando tutta la documentazione prevista.

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è formata sulla base dei punteggi assegnati per tipologia d’intervento e per valori degli elementi di valutazione dei progetti di cui all’allegato G bis al Regolamento.

I contributi sono concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili.

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Rendicontazione

La rendicontazione dei contributi concessi deve essere presentata attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine) seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione "modulistica" (disponibile qui a destra), allegando tutta la documentazione prevista.

Il termine ordinario e generale per la presentazione della rendicontazione è fissato alle ore 16:30 dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, salvo il diverso termine fissato dal decreto di concessione del contributo in relazione alla specificità dell’iniziativa o l’eventuale e motivata richiesta di proroga del beneficiario presentata entro la scadenza di detto termine, approvata dal Servizio competente.

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Obblighi dei beneficiari e vincoli

I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative per le quali sono stati concessi i contributi conformemente a quanto esposto nella relazione illustrativa e ai preventivi di spesa approvati. E' ammissibile una sola proposta di variazione, giustificata, da presentarsi tempestivamente per l'approvazione. Ulteriori limiti sono dettagliati nel relativo articolo 40 del Regolamento.

Gli obblighi per i beneficiari dei contributi sono richiamati nei decreti di concessione. In particolare, per le domande presentate da cooperative sociali o loro consorzi, obblighi e vincoli sono fissati dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000, dagli articoli 15 e 27 della L.R. 20/2006 e dall'articolo 45 del Regolamento.

Ai fini del rispetto di detti obblighi e vincoli i beneficiari dei contributi devono presentare apposite dichiarazioni annuali redatte seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli pubblicati nella sezione “modulistica” di questa pagina, da inoltrarsi via PEC all’i ndirizzo salute@certregione.fvg.it.

I beneficiari dei contributi sono tenuti, altresì, ad adempiere annualmente agli obblighi in materia di trasparenza, di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017, pena l’applicazione delle relative sanzioni e fatta eccezione che per i soli aiuti di Stato o aiuti “de minimis” in ambito generale, iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e pubblicati nella sezione trasparenza ivi prevista.

. Si ricorda che, in caso di inadempienza, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di euro 2.000,00.

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