Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

Il contesto normativo

La disciplina regionale in materia di interventi per il diritto e le opportunità per lo studio universitario è contenuta nella legge regionale 21/2014 recentemente modificata con legge regionale n. 24/2020.

Gli strumenti di programmazione previsti dalla legge sono:

- le Linee guida (art. 8) che stabiliscono gli interventi di cui all’art. 22 della legge;
- il Programma triennale degli interventi (art. 9) predisposto, in conformità alle linee guida, dal Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).

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Quali sono gli interventi previsti

La Regione persegue tramite l'Agenzia Regionale per il Diritto allo studio – ARDIS le finalità previste dalla legge 21/2014 mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento (art. 22):

a) benefici di natura economica, articolati in borse di studio, prestiti, contributi;
b) servizi per l'accoglienza, articolati in servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza, servizi di orientamento, servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi, servizi di trasporto, servizi a favore dei soggetti con disabilità, servizi di assistenza sanitaria;
c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

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Chi può presentare la domanda

Hanno diritto di usufruire in via prioritaria degli interventi di cui sopra, gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, e gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia (art. 4).

Inoltre, possono usufruire degli interventi non finanziati da risorse statali le seguenti categorie:

a) neolaureati inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale e di inserimento lavorativo (fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea);
b) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
c) ricercatori e professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi secondo le vigenti disposizioni di legge.

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