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Il tirocinio estivo è un tipo di tirocinio “extra curricolare”, ovvero non incluso in un processo di apprendimento formale all'interno di Scuole, Enti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
Indice dei contenuti
Cosa è un tirocinio estivo? A chi si rivolge?
Il tirocinio estivo è un'esperienza con finalità formative e orientative. Offre la possibilità a studenti e studentesse di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, facilitare le scelte professionali future e agevolare la transizione fra percorsi di studi e lavoro.
Può essere svolto presso Aziende private o Enti pubblici. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, tuttavia è prevista un'indennità di partecipazione per il tirocinante ed è garantita la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile.
Si rivolge a studenti e studentesse regolarmente iscritti/e a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, percorsi di istruzione e formazione professionale, Università o Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
Il tirocinio è attivabile nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche,
all'interno dello stesso ciclo di studi, con una durata massima di 3 mesi.
Il/la tirocinante deve aver compiuto i
15 anni di età.
Modalità di attivazione
CONVENZIONE
Per l'attivazione del tirocinio è necessario stipulare una convenzione, che definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio. I soggetti coinvolti sono:
1. Un soggetto promotore che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Ha anche il compito di vigilare sulla coerenza tra l’attività descritta nel progetto formativo e l’attività effettivamente svolta dal tirocinante, garantendo, in particolare, il rispetto delle normative vigenti a tutela del minore nei contesti di lavoro. Ai sensi del Regolamento regionale FVG sui tirocini, possono essere soggetti promotori dei tirocini estivi:
a) Limitatamente ai propri iscritti: Scuole secondarie di II grado, Enti di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), Università, Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);
b) Strutture regionali di orientamento, con riferimento a studenti delle Scuole secondarie
di II grado e a studenti in dispersione scolastica.
2. Un soggetto ospitante (azienda o ente pubblico che accoglie il/la tirocinante) che ha l’ obbligo di:
a) Fornire la copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e responsabilità civile nei
confronti di terzi (RCT) per le attività connesse al tirocinio;
b) Fornire adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);
c) Disporre, ove prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo DLgs
81/2008;
d) Corrispondere al/alla tirocinante l'indennità di partecipazione al tirocinio.
Imposta di bollo
La convenzione di tirocinio estivo è
soggetta all'imposta di bollo, secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972. Sono
escluse dall'obbligo dell'imposta di bollo le convenzioni stipulate tra Amministrazioni Pubbliche.
Se il Soggetto promotore è una Pubblica Amministrazione e il Soggetto ospitante è un'Azienda o ente
a fine di lucro, l'imposta di bollo deve essere versata dal Soggetto ospitante:
Indicazioni sulle modalità di
versamento.
La Convenzione firmata dal Soggetto ospitante deve essere accompagnata da una
Dichiarazione di
assolvimento dell'imposta di bollo e da copia della ricevuta di versamento dell'imposta.
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Alla Convenzione va allegato il
Progetto formativo individuale che descrive le attività che saranno svolte
dal/dalla tirocinante e gli obiettivi formativi attesi, definisce la durata e il calendario
settimanale e il nominativo e i contatti dei tutor del soggetto promotore e del soggetto
ospitante.
ATTESTATO FINALE
Al termine del tirocinio estivo, il soggetto promotore rilascia un attestato finale di
frequenza. Il documento viene redatto sulla base dei contenuti del Progetto Formativo e del Dossier
individuale sulle competenze tecniche e trasversali, nel quale confluiscono le valutazioni espresse
dal soggetto ospitante. Ai fini del rilascio dell'attestato finale, il/la tirocinante deve avere
partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione e svolgimento del tirocinio estivo,
si rimanda alla normativa (Regolamento per l'attivazione di tirocini di cui al
D.P.Reg. 57/2018 del
19/03/2018 e modifiche), consultabile nel menù a destra nella sezione "normativa".
Cosa può fare l'Amministrazione regionale
I Centri Regionali di Orientamento - COR - della Regione FVG sono strutture abilitate a svolgere il ruolo di Soggetto promotore se i/le tirocinanti rientrano in una di queste due situazioni:
- Studenti/studentesse che frequentano scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie aventi o non aventi sedi legali o didattiche nella regione Friuli Venezia Giulia;
- Studenti/studentesse in dispersione scolastica che, sebbene in corso di regolare iscizione, non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.
I COR non svolgono attività di incrocio tra le domande e le offerte di tirocinio estivo.
I COR
non possono prendere in carico tirocini estivi per allievi dei percorsi di
Formazione professionale (IeFP).
Per richieste di informazioni inviare una e-mail al seguente indirizzo:
tirocini.estivi@regione.fvg.it
Tirocini estivi promossi dai COR FVG: termini e modalità per la presentazione delle domande
I termini per la richiesta di attivazione di tirocini estivi promossi dai Centri di Orientamento Regionali sono scaduti il 2 agosto 2024.