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Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e sue successive modifiche ed integrazioni, la Regione Friuli Venezia Giulia persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la riduzione dei termini dei procedimenti stessi e la loro conclusione mediante l'adozione entro i termini stabiliti di un provvedimento espresso.
Tali termini, ove non stabiliti per legge o regolamento, sono determinati da deliberazione
della giunta regionale e non possono essere superiori a
90 giorni.
Nei casi in cui - tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento - sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la
conclusione dei procedimenti, essi possono essere ampliati fino a un massimo di
180 giorni.
Qualora i termini non siano determinati per legge o per regolamento, il procedimento si
conclude entro il termine di
30 giorni.
In compensazione della normativa regolamentare vigente, con la Delibera di Giunta regionale
n. 597 del 08.04.2016, l'Area istruzione, alta formazione e ricerca della Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università stabilisce i termini per la conclusione dei procedimenti - sia relativi ad
interventi di natura contributiva che non - e indica le ragioni che impongono la previsione di
termini superiori a 90 giorni.
Relativamente alle fattispecie non comprese nell'allegato alla citata delibera, la Direzione
stabilisce in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di contributi
di sua competenza, per i quali il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono
direttamente individuati dalla legge, riguardanti rispettivamente
- il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di
concessione dei contributi con decorrenza dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda,
- il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di
rendicontazione dei contributi con decorrenza dal giorno successivo a quello di
presentazione del relativo rendiconto.
Con la Delibera n. 1564 del 26 agosto 2016, la Giunta Regionale ha modificato la
denominazione e le competenze dell'Area istruzione, formazione e ricerca, comprendente il
Servizio alta formazione e ricerca, il Servizio istruzione e politiche giovanili e il Servizio
programmazione e gestione interventi formativi.