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Di cosa si tratta
Se la patente viene rubata, smarrita o distrutta, il titolare entro 48 ore dal fatto deve sporgere denuncia agli organi di Polizia. La patente oggetto della denuncia da questo momento non è più valida e se ritrovata deve essere distrutta. L’eventuale denuncia fatta all’estero deve essere nuovamente presentata presso l’autorità italiana.
Per ottenere il duplicato, l’utente deve presentarsi con due fototessere a sfondo chiaro e un documento di riconoscimento valido presso l'organo di Polizia il quale verificherà se la patente è duplicabile o no dall'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Se la patente è duplicabile l'organo di Polizia rilascerà un permesso di guida (valido solo in Italia) e l'Ufficio Centrale Operativo invierà a casa dell'interessato la patente tramite posta.
Se la patente risulta NON DUPLICABILE dall'Ufficio Centrale Operativo, l'interessato, con la denuncia rilasciata dall'organo di Polizia, dovrà richiederne il duplicato agli uffici della Motorizzazione.
Documenti da presentare allo sportello
- domanda redatta su Mod. TT2112 compilata e debitamente sottoscritta;
- 2 foto uguali formato tessera, recenti e a capo scoperto;
- permesso provvisorio di guida e denuncia di smarrimento/furto o distruzione, rilasciati dalle autorità di Polizia italiane, e una fotocopia degli stessi;
- fotocopia del Codice Fiscale;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e originale in visione;
- per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno e originale in visione;
- versamento di 10,20 euro (solo diritti) - il pagamento avviene tramite PagoPA regionale oppure direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito.
Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta dal delegante oltre a un documento d’identità personale del delegante e una foto autenticata in un centro civico comunale.
Nel caso in cui i dati del titolare siano diversi da quelli riportati sulla patente o nel caso di rinnovo contestuale del documento di guida, occorre presentare inoltre:
- certificato medico dematerializzato, la cui data non sia anteriore a tre mesi, rilasciato da un medico abilitato ex articolo 119 del Codice della strada oppure certificato medico dematerializzato, la cui data non sia anteriore a sei mesi, rilasciato da parte della Commissione Medica Locale (CML);
- dichiarazione sostitutiva relativa ai dati corretti;
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in questo caso il versamento dovuto è di euro 42,20 (comprensivo di bolli e diritti) - il pagamento avviene tramite PagoPA regionale oppure direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito.