Di cosa si tratta

L'autotrasporto di cose per conto di terzi è "la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo".

Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi veicolo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono necessariamente iscriversi all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, e nel Registro Elettronico Nazionale (REN). L’iscrizione al REN costituisce autorizzazione all’esercizio della professione di trasportare su strada. Fanno eccezione le imprese che esercitano l'attività con autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 1,5 tonnellate che sono tenute solo all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

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Tipologie di iscrizione all’albo

Esistono le seguenti tipologie d'iscrizione all’Albo:

  1. iscrizione limitata relativa alle imprese che esercitano l’attività di trasportatore con autoveicoli aventi massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
  2. iscrizione relativa alle imprese che esercitano l’attività di trasportatore con autoveicoli di massa complessiva da 1,5 a 3,5 tonnellate;
  3. iscrizione relativa alle imprese che esercitano l’attività di trasportatore con autoveicoli senza limitazioni ponderali;
  4. iscrizione nella sezione speciale dell’Albo, riservata a:
    • cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'Albo degli autotrasportatori e autorizzati all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
    • cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'Albo degli autotrasportatori e autorizzate all'esercizio dell' autotrasporto di cose per conto di terzi;
    • consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
       

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Requisiti per presentare la domanda

Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada con l’iscrizione al REN, le imprese devono dimostrare:
a)    l’iscrizione all’Albo dei trasportatori e quindi il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria;
b)    il requisito di stabilimento.

A) Onorabilità
L’onorabilità deve essere posseduta per tutti i “tipi di iscrizione all’Albo” e consiste nell’assenza di specifici provvedimenti giurisdizionali, sanzioni amministrative o informazioni antimafia interdittiva a carico di:

  • gestore dei trasporti;
  • amministratore unico o tutti i membri del consiglio d'amministrazione per persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nel successivo punto, per ogni altro tipo di ente;
  • soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  • titolare dell'impresa individuale o familiare e collaboratori dell'impresa familiare;
  • impresa.

La dimostrazione del possesso del requisito di onorabilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, slava la documentazione antimafia che, con le eccezioni previste in caso di rinnovo, deve essere richiesta da parte dell’Autorità competente.

B) Idoneità finanziaria
L’idoneità finanziaria deve essere posseduta dalle imprese che svolgono l’attività di trasportatore con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, riconducibili ai tipi di iscrizione all’Albo di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo.
Per soddisfare tale requisito l’impresa deve essere in grado, in qualsiasi momento, di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale.
L'impresa, in particolare, sulla  base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno:

  • 9.000,00 euro per il primo veicolo a motore utilizzato;
  • 5.000,00 euro, per ogni veicolo supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
  • 900,00 euro per ogni veicolo supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.


L'idoneità finanziaria va valutata  in funzione del numero di autoveicoli in disponibilità dell'impresa, e può essere comprovata da:

  • attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili (Commercialista) nella quale venga certificato che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto;
    oppure
  •  attestazione di vigenza di un contratto di fideiussione rilasciata da una o più banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi;
    oppure
  •  attestazione rilasciata da una compagnia di assicurazione comprovante l’esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale (RCP), solo per le imprese di autotrasporto neo costituite, limitatamente ai primi due anni di iscrizione.


C)  Idoneità professionale
L' idoneità professionale, consistente nelle conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di autotrasporto, dev’essere posseduta dal gestore dei trasporti di imprese che esercitano l’attività con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5, riconducibili alle tipologie di iscrizione all’Albo dei trasportatori di cui alle lettere b) c) e d) del paragrafo dedicato all’argomento.
L'incarico di gestore dei trasporti può essere ricoperto nell'ambito di una sola impresa. Tuttavia, se si tratta di impresa iscritta alla sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori (lettera d) del paragrafo relativo alle tipologie di iscrizione all’Albo) è ammissibile che il gestore dell'impresa ricopra il medesimo incarico nel consorzio o nella cooperativa cui l'impresa stessa è associata.

Il gestore può essere:

  • interno all'impresa e deve rivestire una delle seguenti cariche o posizioni:
    - titolare dell'impresa individuale o familiare;
    - collaboratore dell'impresa familiare;
    - amministratore unico;
    - uno dei membri del consiglio d'amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private e, salvo il disposto di cui al punto successivo, per ogni altro tipo di ente;
    - socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
    - lavoratore subordinato cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni, avente qualifica medio/alta e più precisamente: non inferiore al 2° livello impiegati del CCNL trasporti e spedizioni merci;
  • esterno all'impresa, a condizione che:
    - sia abilitato, in base a un contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa, con la precisazione dei compiti che deve svolgere e con l’indicazione delle sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti;
    - diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un’unica impresa che abbia un parco comprendente al massimo cinquanta veicoli immatricolati adibiti al trasporto di cose per conto di terzi;
    - non abbia legami con altre imprese di trasporto.

La dimostrazione del requisito di idoneità professionale avviene tramite presentazione di un attestato di idoneità professionale conseguito dal gestore dei trasporti mediante superamento di un esame, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stesso gestore.

Per le imprese che esercitano l’autotrasporto su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, tale requisito può essere dimostrato mediante la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di formazione professionale tenuto da un ente autorizzato. Tale attestato è valido solo in ambito nazione.

L’attestato di idoneità professionale valido anche per il trasporto internazionale più essere conseguito dai gestori dei trasporti già in possesso di attestato valido per il trasporto nazionale, che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 in imprese con veicoli di massa complessiva oltre 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate.


Contestualmente alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idonietà professionale, e comunque prima dell’iscrizione formale all’Albo le imprese dimostreranno l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa, dovuta solo "una tantum" all'atto dell'iscrizione (ad oggi pari a € 168,00).
Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è necessaria la permanenza dei requisiti sopraindicati oltre al pagamento delle quote di iscrizione annuali.

D)  Stabilimento
Il requisito di stabilimento è soddisfatto se l’impresa:

  • ha la disponibilità di una sede amministrativa situata in Italia e dotata di locali in cui conserva i principali documenti contabili/fiscali e di trasporto;
  • svolge in modo efficace e continuativo le attività commerciali ed amministrative nei locali citati al punto precedente e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in sua disponibilità con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato di stabilimento;
  • dimostra di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà o detenuto ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
  • si impegna ad organizzare l’attività della flotta dei veicoli a disposizione in modo da garantire che tali veicoli, utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino ad una delle sedi di attività localizzate nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza;
  • si impegna affinché il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato al numero di veicoli a disposizione e ai conducenti utilizzati, secondo parametri da fissare con apposita norma di legge, oppure, dichiara di essere titolare dell’autorizzazione genarle rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte dell’impresa avviene al momento della richiesta di iscrizione al REN, con dichiarazione sostitutiva di notorietà unitamente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci.

L' autorizzazione all'esercizio della professione  si ottiene con l'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN): a tale scopo può essere rilasciato un certificato di iscrizione al REN.
Tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate sono tenute a iscriversi al REN.
L'iscrizione avviene previa verifica di regolare iscrizione all'Albo e del possesso del requisito di stabilimento.
Il REN va a costituire, unitamente ai diversi Registri dei Paesi membri dell'Unione Europea, il Registro Elettronico Unico che consente l'interconnessione su scala europea, finalizzata al rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri, onde garantire la conoscibilità delle infrazioni commesse dalle imprese di trasporto anche al di fuori del proprio Stato membro di stabilimento.

L' accesso al mercato:

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1055 e del Decreto Dirigenziale del MIMS prot. n.  145 del 08/04/2022, dal 21 febbraio 2022, le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel Registro Elettronico Nazionale non devono più effettuare l'accesso al mercato dell'autotrasporto, previsto dall'articolo 2, comma 227, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244.

 

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Documenti da presentare

  • Domanda in marca da bollo da 16,00 euro; 
     
  • Copia di un documento d'identità e del Codice Fiscale;
  • Eventuale copia del permesso di soggiorno;
  • Autocertificazione dell'onorabilità;
  • Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA e atto costitutivo della società;
  • Attestato di idoneità professionale in originale;
     
  • Dichiarazione sostitutiva del gestore dei trasporti;
  • Contratto gestore dei trasporti esterno;
  • Attestazione del versamento in conto corrente postale n. 8003 prestampato  della tassa di concessione governativa da 168,00 euro;
  • Attestazione dell'idoneità finanziaria;
  • Eventuale delega alla presentazione della pratica.

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