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Di cosa si tratta
Il permesso provvisorio viene rilasciato direttamente dalla CML. In alternativa il permesso provvisorio può essere rilasciato on line esclusivamente per il tramite di un’autoscuola o di uno studio di consulenza automobilistica.
E’ necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale (CML).
Il permesso provvisorio può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino alla data di prenotazione presso la CML.
Pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in CML e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.
Nel caso di eventuali ostatività in merito al rilascio del permesso provvisorio da parte della CML l’utente potrà recarsi presso la Motorizzazione per il rilascio dello stesso con le modalità di seguito riportate.
Documenti e modalità per presentare la domanda
Per la richiesta rivolgersi allo Sportello Patenti della Motorizzazione con:
- l'apposito Modello compilato (disponibile anche allo Sportello);
- fotocopia della prenotazione della visita medica;
- fotocopia della patente posseduta e originale (da esibire);
- una marca da bollo da 16,00 euro che dovrà essere apposta sulla domanda per il rilascio del permesso provvisorio.
Riferimenti al codice della strada
L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che :“Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale (CML) di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.
Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”