Di cosa si tratta

La conversione ​​della patente militare​ ​o di altri corpi può essere richiesta, durante il servizio ovvero entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio, presentando domanda agli UMC.
Le patenti italiane militari e assimilate possono essere convertite in patenti civili della corrispondente categoria. Di seguito la tabella di equipollenza delle patenti rilasciate dal Ministero della difesa da convertire in patenti civili:

Patente militare Patente civile Con i seguenti requisiti minimi:
modello 1 A •  C: il veicolo dovrà essere di massa massima di oltre 7,5 t (altrimenti C1),
•  D: il veicolo dovrà essere per il trasporto di oltre 16 persone oltre al conducente (altrimenti D1)
Qualora detti requisiti minimi non siano certificati, potranno essere rilasciate per conversione solo le patenti, rispettivamente, delle categorie C1 e D1
modello 2 B
modello 3 C
modello 4 D
modello 5/A BE
modello 5/B CE
modello 5/C DE

 

Non sono convertibili:

  • le abilitazioni speciali trascritte sulle patenti militari relative alla conduzione dei mezzi in servizio di emergenza;
  • la patente di guida militare in certificato di formazione professionale ADR, nel caso in cui il modello DP/398 del Ministero della difesa riporti apposita dizione di abilitazione alla guida di veicoli adibiti al trasposto di merci pericolose.

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Documenti e modalità per presentare la domanda

  • domanda redatta su Modello TT 2112  compilata e debitamente sottoscritta;
  • patente militare (da esibire) e fotocopia leggibile fronte-retro della stessa.
  • attestato e/o dichiarazione di servizio rilasciati dal comando di appartenenza, contenente l'autorizzazione alla conversione ​della​ patente militare,
  • esibizione di un documento di identità non scaduto e relativa fotocopia che attesti l’attuale residenza, oppure autodichiarazione di residenza;
  • versamento di 42,20 euro (comprensivo di diritti e bolli) - il pagamento avviene tramite PagoPA regionale oppure direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • fotocopia della ricevuta del certificato medico dematerializzato, rilasciato da un medico monocratico di data non anteriore a 3 mesi o rilasciato dalla Commissione Medica Locale di data non anteriore a 6 mesi;
  • patente militare, la cui titolarità va dimostrata come segue:

    ► per i militari di leva:
    • dichiarazione del comando che ha rilasciato la patente (Allegato N),
    • foglio di congedo in visione e fotocopia (Allegato M);

    ► per i militari in servizio permanente:
    • dichiarazione di servizio rilasciata dal comando di appartenenza, contenente l'autorizzazione alla conversione della patente militare
    • fotocopia completa della patente militare ed originale in visione
    • patente civile eventualmente posseduta in visione

 

  • idonea documentazione, prodotta dall'Autorità che ha rilasciato la patente militare, attestante le caratteristiche tecniche del veicolo utilizzato per gli esami.

eventualmente anche:

  • la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello,
  • la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario,


La conversione della patente militare o di altri corpi può essere richiesta, durante il servizio ovvero entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio, presentando domanda agli UMC.

Non sono convertibili né le abilitazioni speciali trascritte sulle patenti militari relative alla conduzione dei mezzi in servizio di emergenza né quelle di formazione professionale ADR, nel caso in cui il modello DP/398 del Ministero della difesa riporti apposita dizione di abilitazione alla guida di veicoli adibiti al trasposto di merci pericolose.

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Al termine

Dopo gli accertamenti l'Ufficio provvede alla stampa della Patente che potrà essere ritirata presso lo sportello informazioni. .

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