Di cosa si tratta

L’installazione di un gancio di traino, sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1, comporta l’aggiornamento del documento di circolazione, senza visita e prova, osservando le procedure stabilite dal DM del 08.01.2021 .
Il veicolo dotato del dispositivo non può trainare rimorchi prima dell’avvenuto aggiornamento del documento di circolazione.

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Procedura

Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento del documento di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

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A chi rivolgersi

Allo sportello “collaudi e revisione” di uno degli uffici territoriali della Motorizzazione Civile regionale..

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Documenti da presentare

  • Domanda di aggiornamento del documento di circolazione, redatta sul mod. TT2119 ,
  • Versamento di 26,20 euro - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito oppure pagoPA regionale
  • Fotocopia del documento di circolazione del veicolo
  • Istruzioni di montaggio comprensive del richiamo al tipo funzionale
  • Dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d’arte da parte dell’officina che ha effettuato il montaggio (come da allegata dichiarazione ministeriale, modello C ).
  • Fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale del richiedente ( delega dell’ intestatario se l’istanza viene presentata da persona terza). I cittadini extracomunitari devono inoltre esibire in originale il Permesso o la Carta di Soggiorno validi al momento della presentazione della richiesta e di cui devono consegnare una fotocopia. In alternativa può essere presentata la ricevuta postale o quella rilasciata dalle competenti autorità di P.S attestante la richiesta presentata entro i termini di legge per il rinnovo del Permesso o della Carta di soggiorno.

Verificata la completezza della documentazione presentata, l’Ufficio rilascerà una ricevuta (recante la data e la marca operativa della formalità) valida per un periodo massimo di 60 giorni che, unitamente al documento di circolazione e alla copia della dichiarazione rilasciata dall’ officina prevista dall’art. 2, comma 5, del DM citato in premessa, sarà valida ai fini della circolazione fino alla stampa del tagliando autoadesivo emesso dall’Ufficio.

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