Di cosa si tratta

A norma dell’art. 99, comma 1, c.d.s. il foglio di via costituisce il documento che autorizza, in via straordinaria e provvisoria, la circolazione su strada di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non muniti di targhe di immatricolazione, che:

  1. debbano effettuare operazioni di accertamento e idoneità tecnica (ad. es. per recarsi alla visita e prova di approvazione presso un UMC);
  2. debbano recarsi ai transiti di confine per l’esportazione;
  3. debbano partecipare a riviste militari, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi e usati, ivi compresa l’ipotesi di partecipazione a raduni di veicoli d’epoca.

Inoltre, il foglio di via può essere rilasciato:

  • per consentire l’esportazione di veicoli nuovi di fabbrica di categoria N od O che trasportano altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla esportazione (art. 99 comma 1-bis, c.d.s.);
  • per consentire ai veicoli di categoria N od O di partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere di veicoli nuovi ed usati, e di trasportare altri veicoli, o loro parti, anch’essi destinati a partecipare alle predette riviste, mostre o fiere (art. 99 comma 1-ter, c.d.s.).

Il foglio di via può essere rilasciato, eventualmente con relativa attestazione in caso di trasferimento all’estero per esportazione (luogo di partenza in Italia), per i seguenti veicoli:
A. mai immatricolati in Italia:

  • i veicoli nuovi di fabbrica acquistati in Italia;
  • i veicoli nuovi od usati, privi di targhe, provenienti da altri Paesi della UE (se le richieste riguardano veicoli destinati alla commercializzazione in Italia, debbono essere stati preventivamente assolti gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario di veicoli).
  • i veicoli nuovi od usati, privi di targhe, provenienti da Stati extra-UE, per i quali siano state assolte le formalità doganali, laddove previste.
  • i veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti residenti in Italia, in conseguenza della violazione del divieto contenuto nell’art. 93, comma 1-bis, c.d.s., ovvero nel caso in cui sia scaduto il termine previsto dall’art. 132, comma 1, c.d.s..

B. cessati dalla circolazione (radiati) per definitiva esportazione all’estero; in questo caso il veicolo deve aver effettuato con esito positivo la revisione (il foglio di via può essere rilasciato a nome dello stesso intestatario della carta di circolazione, ovvero a nome dell’a cquirente che è quindi tenuto a dichiarare la propria qualità di proprietario).

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Documenti da presentare

Attenzione : si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda. Presentare, allo sportello “Veicoli”, la domanda redatta su prestampato TT2119 , avente i seguenti allegati:

  • la dichiarazione del richiedente circa il percorso e la data di partenza (alleg11)
  • la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale
  • il versamento di 26,20 euro - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito

a) Nel caso di esportazione di veicolo mai immatricolato in Italia:

  • la fotocopia del documento di origine del veicolo (COC, ecc.) con l’originale in visione;
  • la fotocopia della fattura di acquisto del veicolo con l’originale in visione. In alternativa alla fattura è ammesso altro documento come la dichiarazione sostitutiva atto notorio redatta dal venditore, con fotocopia del documento di identità del venditore stesso;
  • dichiarazione del concessionario che ha venduto il veicolo ove si attesta che il veicolo non è mai stato immatricolato né in Italia né all’estero.

b) Nel caso di esportazione di veicolo radiato per esportazione:

  • la fotocopia dell’attestazione di cessazione dalla circolazione;
  • fotocopia della carta di circolazione aggiornata per radiazione.

eventualmente anche:

  • la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello,
  • la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario,
  • l’ autocertificazione in caso di comproprietari (persone fisiche),
  • l’ autocertificazione in caso di intestazione a società o ente,
  • l’ autocertificazione in caso il richiedente sia iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero AIRE,
  • l’ autocertificazione nel caso il richiedente sia incapace di agire (minorenne o interdetto).

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Al termine

Al termine viene consegnato al richiedente:

  • il foglio di via avente validità di 5 giorni con indicato il tragitto (in casi motivati fino a 30 gg).
  • attestazione per percorsi fuori dai confini nazionali.
  • la targa provvisoria (anche detta targa di cartone).



 

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